Contrattazione

Part time con tetto al 10% nel nuovo contratto per il settore tessile Confapi

di Luca Vichi

Il 12 ottobre 2016 Uniontessile Confapi e Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo dei Ccnl per la piccola e media industria del settore tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli.

Queste, in estrema sintesi, le novità di maggior rilievo, considerando che il nuovo contratto ha efficacia per il periodo 1° aprile 2016 - 31 marzo 2019 sia per gli aspetti di natura economica che per quelli normativi

Apprendistato professionalizzante
L'accordo disciplina tutti gli aspetti relativi al contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.

Contratti a tempo determinato
Il previgente articolo 29 prevede che l'impresa debba annualmente informare le Rsu relativamente a:
• quantità di rapporti di lavoro a tempo determinato che ha instaurato nell'anno;
• tipologia di attività per le quali sono stati stipulati tali contratti.
Viene precisato come possano essere assunti lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e in somministrazione per un massimo del 25% rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.

Made in Italy
Le parti propongono di instaurare accordi a livello aziendale al fine di aumentare la professionalità dei lavoratori in modo da favorire il rientro delle produzioni “Made in Italy” situate all'estero.

Contratto a tempo parziale
A decorrere dal 1° dicembre 2016 le aziende possono accogliere le richieste di instaurazione di rapporti di lavoro part-time entro il limite complessivo del 10% del personale in forza a tempo indeterminato. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale o l'instaurazione di un rapporto a tempo parziale deve avvenire tramite atto scritto.

Cambiamento di mansioni
Il lavoratore che svolge mansioni di livello superiore rispetto a quelle per cui è stato assunto deve ricevere una retribuzione pari alla propria retribuzione di fatto maggiorata della differenza tra la retribuzione di competenza della categoria di appartenenza e quella prevista per le mansioni superiori.
Se invece al dipendente vengono affidate mansioni di carattere inferiore, la nuova mansione non deve comportare alcuna variazione nella posizione, nella qualifica e nella retribuzione.

Previdenza complementare
Viene incrementata la percentuale del contributo a carico dell'azienda e del lavoratore per il fondo Fondapi. Con decorrenza 1° gennaio 2018 è previsto un aumento dello 0,10% della percentuale di tale contributo.

Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 1° gennaio 2017 è previsto un incremento di 240,00 euro/anno dell'elemento di garanzia retributiva.

Trattamento economico
È stabilito infine un aumento contrattuale complessivo, per il 3° livello bis o 3° in relazione al settore di attività, di 75,00 euro da riconoscere in tre tranche:
• 25,00 euro a decorrere dal 1° aprile 2017;
• 25,00 euro a decorrere dal 1° aprile 2018;
• 25,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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