L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Ticket licenziamento apprendista stagionale

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Vorrei gentilmente sapere se il ticket aspi è dovuto nel seguente caso: lavoratore assunto come apprendista stagionale il cui contratto ha durata di 5 mesi e viene licenziato prima della scadenza dello stesso. Nello specifico, assunzione 01/05/2016, data fine 30/09/16, data fine periodo formativo 30/09/2016; data licenziamento 10/09/16. Grazie

Stabilisce il comma 31 dell’articolo 2 della legge 92/2012 che , nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI (precedentemente ASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tanto premesso il rapporto di lavoro di apprendistato è definito dalla norma ( articolo 41 co. 1 del decreto legislativo 81/2015) un “contratto di lavoro a tempo indeterminato”. Pertanto il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, artt. 41 e ss. (circ. Inps 44/2013). Il caso prospettato dal gentile lettore, tuttavia, rientra nella fattispecie dell’apprendistato stagionale, regolata dal co. 5 dell’articolo 44 del citato decreto legislativo, il quale recita: ”Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.”(in precedenza v. art. 4, co. 5, del d.lgs. n. 167/2011). In sostanza , in tale ambito, il Legislatore ha voluto assegnare alle parti sociali un’ampia possibilità di regolamentazione della tipologia contrattuale proprio in ragione delle particolarità del settore, addirittura derogando al principio di cui al menzionato co.1 dell’art. 41 del d.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale il contratto di apprendistato “è un contratto di lavoro a tempo indeterminato” (cfr. Minlav Nota 5 febbraio 2013, n.5 ,prot. n. 37/0002615). Pertanto, in quanto contratto a tempo determinato, l’apprendistato stagionale non è soggetto al contributo di licenziamento nei casi previsti dalla norma.

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