La Sicilia cambia gli indirizzi per le comunicazioni del lavoro accessorio
Con nota n. 56044 del 4 novembre 2016, la Regione Sicilia varia gli indirizzi mail per le comunicazioni di lavoro accessorio.
Come si ricorderà, unitamente all'obbligo di dichiarazione di inizio attività nei confronti dell'INPS, il DLgs 185/2016 ha aggiunto per i committenti professionisti e imprenditori, e con particolarità per i committenti imprenditori agricoli, un ulteriore adempimento: una comunicazione entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio mediante e-mail alla competente direzione del lavoro con i dati del committente e quelli relativi alla prestazione, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente.
La Regione Sicilia, con la nota del 4 novembre, ha comunicato i nuovi indirizzi di posta elettronica, sostitutivi dei precedenti comunicati con nota n. 53459 dell'19.10.2016, relativi agli Ispettorati Territoriali del Lavoro della Sicilia a cui trasmettere le comunicazioni:
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento: voucher.ispettorato.agrigento@regione.sicilia.it
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caltanissetta: voucher.ispettorato.caltanissetta@regione.sicilia.it
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania: voucher.ispettorato.catania@regione.sicilia.it
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Enna:
voucher.ispettorato.enna@regione.sicilia.it
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina: voucher.ispettorato.messina@regione.sicilia.it
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo: voucher.ispettorato.palermo@regione.sicilia.it
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa:
voucher.ispettorato.ragusa@regione.sicilia.it
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa: voucher.ispettorato.siracusa@regione.sicilia.it
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani: voucher.ispettorato.trapani@regione.sicilia.it
Gli indirizzi del restante territorio nazionale, con esclusione delle Province Autonome del Trentino Alto Adige, sono riportati nella Circolare n.1/2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro esplicativa del nuovo obbligo.
Si ricorda con l'occasione che la sede competente dell'Ispettorato dove inviare la comunicazione, anche a valle della FAQ ufficiali diramate di recente, è individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l'adempimento dell'obbligo.
Le comunicazioni possono anche riguardare più di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.
Laddove il prestatore svolga l'attività per l'intera settimana i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata. Per i datori di lavoro agricoli, la comunicazione può essere effettuata, con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell'attività.
La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Ogni variazione o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 60 minuti dall'inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione con l'applicazione della sanzione da euro 400 ad euro 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza la possibilità di avvalersi della procedura di diffida.
Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell'INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima.