Rapporti di lavoro

Mobilità intra-europea per gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno Ict

di Andrea Costa

La direttiva 2014/66/UE, nel definire nuove condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, ha agevolato la mobilità all'interno dell'Unione europea dei possessori di permessi di soggiorno Ict rilasciati da uno Stato membro.

L'articolo 27-sexies, introdotto nel Tui ad opera del d.lgs. n. 253/2016 che ha dato attuazione alla direttiva 2014/66/UE, ha formalizzato le condizioni per un legittimo soggiorno nel nostro Paese da parte di lavoratori stranieri già titolari di un permesso di soggiorno Ict rilasciato da un altro Stato membro e in corso di validità.

Nel caso di soggiorni inferiori a 90 giorni, per poter legittimamente svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale, o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende lo stesso lavoratore, o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, viene richiesto semplicemente il rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del Tui riguardo alla comunicazione di presenza, ed il lavoratore è autorizzato al soggiorno in esenzione dal visto. Diversamente, per soggiorni superiori a 90 giorni, è necessario che l'entità ospitante italiana richieda il nulla osta allo Sui, indicando, a pena di rigetto dell'istanza, la sussistenza delle condizioni richiamate dall'art. 27-quinquies, comma 5, lettere a), c), e), f), e h). Nel particolare caso in cui il lavoratore sia già presente in Italia, la richiesta di nulla osta deve essere presentata entro 90 giorni dall'ingresso; ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno, entro 8 giorni dal rilascio del nulla osta lo straniero dovrà semplicemente comunicare la propria presenza nel territorio nazionale allo Sui competente.

Anche in tale circostanza il nulla osta può essere sostituito da una semplice comunicazione allo Sui presentata con modalità telematiche dall'entità ospitante, a condizione che la stessa abbia sottoscritto con il ministero dell'Interno un protocollo di intesa, garantendo la sussistenza delle condizioni richiamate nel comma 4 dell'articolo 27-sexies. Entro 45 giorni dalla dichiarazione di presenza, il Questore deve rilasciare il permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata, recante la dicitura “mobile Ict”. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno mobile lo straniero è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa richiesta, sempreché il permesso di soggiorno Ict rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto.

Al pari del titolare del permesso di soggiorno Ict, è consentito al titolare del permesso di soggiorno mobile Ict il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Tui, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, rilasciando un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile Ict. Nei confronti dei familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno mobile Ict e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è consentito l'ingresso in Italia in esenzione del visto ed è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ex articolo 30, comma 2, 3 e 6 di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile Ict, sempreché abbiano risieduto nel medesimo Stato membro in qualità di familiari del titolare del permesso di soggiorno mobile Ict.
Il dlgs 253/2016 si caratterizza, infine, per l'abrogazione della lettera g) dell'art. 27 del Tui.

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