Consulenti del lavoro abilitati automaticamente alle dimissioni online
I consulenti del lavoro sono abilitati alla presentazione telematica delle dimissioni del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto previa registrazione sul portale Cliclavoro, senza necessità di richiesta di abilitazione all'assistenza tecnica: lo ricorda l'aggiornamento alle Faq diffuso il 27 ottobre in tema di dimissioni telematiche sul sito www.cliclavoro.gov.it.
Tale possibilità segue alle modifiche introdotte, dal decreto legislativo 185/2016, all'articolo 26 del decreto legislativo 151/2015, laddove si prevede che la trasmissione dei moduli di dimissioni e risoluzione consensuale può avvenire in via esclusivamente telematica a pena di inefficacia (salvo il caso contemplato dal comma 4 dell'articolo 55 del testo unico maternità e paternità) a cura dello stesso lavoratore o di altri soggetti da questi espressamente incaricati.
Tra questi ultimi, alle figure originarie dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione, si sono aggiunti, con le modifiche apportate dal decreto legislativo 185, i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
La Faq ministeriale conferma l'opinione largamente maggioritaria secondo cui la espressione “consulenti del lavoro” utilizzata dalla norma faccia riferimento ai singoli professionisti e non ai loro organi apicali (per esempio i consigli provinciali).
D'altro canto l'utilizzo di questa espressione in luogo del riferimento normativo ai soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 1 della legge 12/1979 (norma che assegna l'espletamento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non curati dal datore, ai consulenti del lavoro nonché agli iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali previa comunicazione alla Dtl) ha suscitato non poche polemiche da parte degli esclusi.
C'è tuttavia da considerare, a mente della legge da ultimo citata (articolo 1, comma 3), che il titolo “consulente del lavoro” spetta unicamente alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte al relativo albo provinciale: pertanto non vi è dubbio che solo a questi soggetti (e non agli altri sopra citati) sia consentito l'esercizio delle funzioni di inoltro delle dimissioni o della risoluzione consensuale in forma telematica secondo la disciplina incardinata nel decreto ministeriale 15 dicembre 2015.
E' opportuno ricordare che precedentemente, in analoghi casi, il ministero del Lavoro si era espresso restrittivamente (ad esempio nella circolare 37/2013, circa i soggetti titolati alla assistenza delle parti nella procedura conciliativa in bbase all’articolo 7, comma 5, della legge 604/1966).
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di Filippo Maria Giorgi