Lavoro occasionale all’estero
Nel caso delle prestazioni transnazionali in ambito comunitario trova applicazione il criterio della territorialità, per cui i contributi sono dovuti nel Paese in cui la prestazione è svolta. Particolare eccezione al principio generale - che consente il mantenimento dei contributi in Italia – è contenuta, per il lavoratore autonomo che svolge abitualmente la propria attività lavorativa in Italia, nel par. 2 dell’art. 12 del Regolamento n. 883/2004, che stabilisce “La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi”. Le informazioni a disposizione non sono sufficienti per una risposta puntuale al quesito. Ad ogni modo, nel rinviare alla circolare INPS n. 83/2010 – par. 8 – per una analisi più puntuale della fattispecie in oggetto, si osserva come i “nuovi” regolamenti non consentano di ricorrere all’eccezione prevista dall’art. 12 laddove il lavoratore non abbia ottenuto il documento portatile A1.