Stato di ubriachezza e lavoro
L’art. 2104 c.c. impone al lavoratore di eseguire la prestazione con la dovuta diligenza, ossia con l’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni concrete connesse alla prestazione lavorativa; tale obbligo comprende dunque quanto fissato direttamente dalla legge, dal contratto collettivo e dalla regolamentazione interna. L’ubriachezza o uno stato di alterazione comportano sicuramente una violazione delle regole e dell’obbligo di diligenza. Nel quesito si fa riferimento a un preposto, ipotizzando dunque che si tratti di un datore di lavoro, o di un responsabile di un determinato servizio al quale sono addetti lavoratori subordinati, è opportuno invitare il dipendente almeno a un colloquio riservato onde richiamarlo al rispetto delle regole generali in base alla quale deve essere resa la prestazione e, quindi, invitarlo per iscritto a lasciare il posto di lavoro per motivi di sicurezza. E’ comunque consigliabile procedere, per via più diretta, a contestare la violazione e a imporre al dipendente di uscire dal luogo di lavoro trattenendo la retribuzione per la giornata di lavoro (o la sua quota parte) non prestata. All’esito della presentazione delle giustificazioni, è possibile optare per il proseguimento dell’azione disciplinare ovvero limitarsi a un invito a comportarsi correttamente per il futuro. Si segnala che molti contratti collettivi contengono nella parte disciplinare le misure da adottare in caso di ubriachezza del lavoratore. Inoltre, la materia è particolarmente delicata per gli aspetti in materia di sicurezza del lavoro (responsabilità del datore di lavoro qualora tolleri situazioni del genere). Infine, qualora non sia possibile ricorrere al test di controllo è opportuno dimostrare (anche con testimoni) lo stato di alterazione (modo di parlare, di muoversi, consumo e/o presenza di alcool sul luogo di lavoro etc.).