Previdenza

Fondi pensione: il 31 maggio scade il termine per la contribuzione alla Covip

di Giuseppe Argentino

Con Deliberazione del 7 aprile 2016, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 10 maggio scorso, la Covip, che esercita il ruolo di Autorità di vigilanza sui fondi pensionistici complementari, ha dettato le modalità per la riscossione del finanziamento annuale dovuta da tali fondi.
La vicenda del finanziamento della Covip ha subito nel corso degli anni alcune trasformazioni.
Dopo che l'articolo 13, comma 3, della Legge 335/95 (Riforma Dini) aveva stabilito che la Covip sarebbe stata finanziata con un contributo a carico dello Stato, con possibilità di integrazione da parte dei fondi “mediante il versamento annuale di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati”, con successiva norma, dettata dall'articolo 1, comma 68, della legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006) tale comma è stato abrogato nella parte in cui prevedeva il finanziamento a carico dello Stato: è rimasta così in vigore solo la norma che fa carico ai fondi pensione di finanziare l'Autorità preposta alla loro vigilanza.
A tal fine l'articolo 1, comma 65, della citata legge 266/2005 ha affermato che le spese di funzionamento della Covip, e di altre Autorità di vigilanza, sono finanziate «dal mercato di competenza» con versamento diretto alle medesime Autorità secondo «le entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge«. Le deliberazioni delle singole Autorità, comprensive di termini e modalità di versamento, sono poi sottoposte all’approvazione del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro dell'Economia. «Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento della Delibera senza che siano state formulate osservazioni – conclude la norma – le deliberazioni divengono esecutive».
Con la Deliberazione recentemente pubblicata si afferma che sono tenuti al versamento i fondi pensionistici complementari che al 31 dicembre 2015 risultavano iscritti all'albo tenuto presso la Covip in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo 252/2005, con la precisazione che per quanto riguarda le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti il versamento del contributo sarà dovuto da tali società o enti.
Si conferma inoltre che per l'anno 2016 è dovuto, entro il prossimo 31 maggio, un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2015, con esclusione dei flussi monetari in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, o da contribuzioni non finalizzate alla costituzione delle posizioni pensionistiche, come sono ad esempio le contribuzioni versate per fruire di prestazioni accessorie per invalidità o premorienza.
La Deliberazione precisa a questo proposito che ove il fondo pensione sia costituito come posta contabile all'interno del bilancio di società o enti che abbiano costituito forme pensionistiche complementari, nel calcolo del contributo si dovranno considerare anche gli accantonamenti finalizzati alla copertura della riserva matematica a garanzia delle obbligazioni previdenziali
Dopo avere dettato le modalità operative, comprensive del codice Iban corrispondente al conto corrente bancario sul quale effettuare il versamento della contribuzione, la Covip rammenta che in caso di mancato pagamento della contribuzione dovuta, verrà attivata la procedura di riscossione coattiva che prevede il pagamento non solo delle somme non versate, ma anche degli interessi e delle spese di esecuzione.

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