Agevolazioni

Rafforzate le misure per il welfare aziendale

di Marco Strafile

Anticipata da più parti, la notizia di un nuovo intervento in materia di premi di produttività e di welfare aziendale comincia a prendere forma nella bozza della legge di stabilità 2017.
La positiva esperienza registrata con le norme introdotte dalla Legge 208/15 (legge di stabilità 2016) che hanno reintrodotto tassazione al 10% delle retribuzioni premiali e rafforzato, nonchè semplificato le modalità di erogazione dei benefit detassati ai dipendenti, è alla base della scelta del Governo di proseguire il percorso avviato lo scorso anno. Ciò appare confermato anche dal fatto che gli interventi contenuti nella bozza si innestano nell'ambito delle norme (integrandole o modificandole) previste nella Legge 208/15 o ne ricalcano l'impostazione per quanto riguarda l'ampliamento dei benefit agevolati, con interventi diretti sull'articolo 51 del Tuir.


Con specifico riferimento al welfare aziendale si registra in primo luogo l'inclusione nell'ambito dei benefit che il dipendente può scegliere di ricevere in sostituzione delle erogazioni incentivanti anche delle somme e dei valori di cui al comma 4 (non citato nella vigente formulazione della norma) dell'articolo 51, norma che in particolare riguarda le auto, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, i prestiti agevolati, i fabbricati concessi in locazione in uso o in comodato e i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente.


Un ulteriore importante intervento concerne la possibilità di sostituire i premi di produttività con alcuni benefit anche oltre le soglie di detassazione, mantenendo tuttavia in questo caso il regime agevolato di esclusione: la bozza della legge di stabilità 2017 prevede, infatti, che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%:
a)i contributi alla previdenza complementare di cui al Dlgs 252/05 versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme incentivanti, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6. In aggiunta i medesimi contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del citato decreto 252;
b)i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle retribuzioni premiali di cui al comma 182, della L. n. 208/2015 anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo;
c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.


Viene, inoltre, previsto l'ampliamento dei benefit detassati attraverso l'aggiunta delle lettere f- quater) ed f-quinquies), rispettivamente riguardanti:
a) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le quali presentino le caratteristiche previste dall'articolo 15, comma 1, del Tuir o che abbiano per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi, come individuate con apposito decreto;
b) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente (viene riproposta la disposizione presente fino al 2008 nell'abrogata lettera b) dell'art. 51 comma 2 del Tuir).


Da ultimo la bozza della norma, nell'attuale formulazione, contiene un'intepretazione autentica secondo cui le disposizioni di cui all'art. 51, comma 2 lettera f) devono interpretarsi nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale.

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