Nel contratto di agenzia prova scritta necessaria anche per le modifiche contrattuali
Con la recente sentenza 19716/16, la Cassazione si è pronunciata nel senso della necessità della forma scritta ad probationem anche per gli accordi di modifica del contratto di agenzia intervenuti tra le parti.
Il caso è interessante: un agente aveva convenuto avanti al Tribunale di Milano la preponente, lamentando di avere concluso affari con il consorzio fornitore di una catena di punti vendita presenti sull'intero territorio regionale ma di avere percepito provvigioni sulla sola merce consegnata nella provincia costituente la sua zona. Chiedeva quindi il pagamento delle residue provvigioni sui contratti promossi, erroneamente corrisposte agli agenti delle varie zone di consegna della merce.
Il Tribunale ne rigettava la domanda accogliendo la tesi difensiva della preponente, secondo la quale era intervenuto un accordo verbale per la ripartizione delle suddette provvigioni tra i vari agenti delle zone interessate alla successiva distribuzione.
La Corte d'appello confermava la pronuncia di primo grado sul presupposto che l'intervenuta conclusione dell'accordo era stata provata per testi e che il suo contenuto risultava conforme al diritto di esclusiva di ciascun agente nella zona a lui assegnata, diritto non derogabile neanche in caso di fornitura effettuata a favore di una catena commerciale con una società capogruppo e vari affiliati.
La Cassazione ribalta il ragionamento della Corte territoriale con due interessanti argomentazioni.
In primo luogo, la Corte d'appello ha fondato la propria decisione su un fatto – la conclusione di un accordo verbale di ripartizione delle provvigioni tra agenti - la cui dimostrazione processuale è stata fornita da una prova testimoniale che - precisa la Cassazione - non poteva essere ammessa. Risultava chiaramente già dalla sentenza appellata che all'accordo aveva preso parte anche la preponente e pertanto lo stesso andava provato per iscritto ai sensi della disposizione dell'articolo 1742 del codice civile.
Sulla necessità della prova per iscritto del contratto di agenzia la Cassazione si era già ampiamente pronunciata, precisando (di recente Cass. civ. n. 5165/2015, Cass. civ. lav. n. 1824/2013) che, in mancanza, ai fini della prova è possibile ricorrere alla confessione e al giuramento, mentre deve ritenersi inammissibile la prova testimoniale e quella per presunzioni. La sentenza in commento applica sostanzialmente questo principio anche agli accordi di modifica delle pattuizioni del contratto di agenzia.
La pronuncia d'Appello viene cassata anche nel passaggio argomentativo secondo il quale il diritto alla provvigione sorgerebbe in capo all'agente nella cui zona il contratto è stato eseguito. La Cassazione richiama sul punto il proprio consolidato orientamento – risalente a Cass. n. 401/1980 e confermato anche da Corte di giustizia CE 12.12.1996 n. 104 – secondo il quale, ai fini del diritto alla provvigione spettante all'agente, non rileva il luogo in cui il contratto sia stato formalmente concluso o eseguito, bensì quello in cui il contratto è stato promosso o in subordine avrebbe potuto essere promosso per essere qui la sede del cliente. A meno che il preponente non dimostri l'impossibilità concreta dell'agente di promuovere la conclusione di affari con il cliente avente sede nella sua zona (ad esempio, il cliente ha delegato la conclusione di contratti a persone preposte a sedi operative fuori zona e nella sede dell'impresa è avvenuta solo la registrazione di contratti altrove promossi).
In sostanza – conclude la Corte - il diritto dell'agente a ricevere le provvigioni su tutte le vendite da lui concluse con la società capo fila non contrasta con il diritto di esclusiva degli agenti nella cui zona si trovano i punti vendita destinatari della merce acquistata poiché l'esclusiva garantisce loro il diritto alla provvigione sulle vendite promosse e non su quelle meramente eseguite nelle zone di competenza. Né, nel caso di specie, è stata ritualmente – quindi per iscritto - acquisita la prova di un patto con cui l'agente ha rinunciato a percepire le provvigioni per i contratti conclusi nella zona a lui assegnata.
La sentenza 19716/16 della Corte di cassazione