Adempimenti

Istruzioni operative per le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà del traporto aereo

di Antonio Carlo Scacco

Con circolare 132 diffusa lo scorso 14 luglio, l'Inps illustra le prime istruzioni operative per l'accesso alle prestazioni integrative garantite dall'ex Fondo speciale del settore del trasporto aereo (dal 1° gennaio ridenominato “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”), la cui disciplina è stata recentemente adeguata dal decreto interministeriale 95269/2016 alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 148/2015, recante il riordino dell'intero sistema degli ammortizzatori sociali. Il nuovo Fondo di solidarietà, privo di autonoma personalità giuridica in quanto costituito come gestione dell'Inps, eredita tutti i rapporti giuridici facenti capo al precedente. Le prestazioni erogabili sono quelle integrative, in durata e importo, dell'indennità di mobilità, dell'indennità Aspi/Naspi e del trattamento di Cigs, nonché gli assegni straordinari finalizzati all'esodo dei lavoratori prossimi al pensionamento e il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Beneficiari sono i lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale, con espressa esclusione dei dirigenti (le imprese beneficiarie sono contraddistinte dal c.a. “4P”). Le prestazioni erogate dal Fondo hanno carattere accessorio, il che significa che sono erogate in quanto sussistono quelle principali di riferimento (Cigs, Mobilità, Aspi e Naspi).


Prestazioni integrative dell'importo
Condizione per l’erogazione della prestazione integrativa dell'indennità Cigs, anche derivante dalla stipula di un contratto di solidarietà, è l’esistenza del relativo decreto ministeriale di concessione. Dalla data della sua adozione, la domanda al Fondo deve essere presentata a pena di decadenza entro 60 giorni e deve contenere: gli estremi del decreto ministeriale, il periodo di fruizione della Cigs concesso, la stima dell'importo complessivo riferita al periodo concesso, il verbale sindacale e l'elenco analitico dei beneficiari corredato dei relativi dati anagrafici, qualifica, tipo contratto, nonché “retribuzione lorda di riferimento”. La nota precisa che con tale ultima locuzione si intende l'importo risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.
L’erogazione della prestazione integrativa dei trattamenti di mobilità e Aspi/Naspi presuppone il preesistente riconoscimento delle indennità medesime. La domanda per la integrativa della mobilità deve essere presentata all'Inps entro 60 giorni dalla data di licenziamento e fare riferimento a lavoratori licenziati nello stesso giorno (quindi per lavoratori licenziati in date diverse dovranno essere presentate più domande). Inoltre deve indicare il verbale sindacale e la sua data di sottoscrizione nonché l'elenco dei lavoratori licenziati. Tutte le domande dovranno contenere: la prestazione integrativa richiesta (per ogni distinta prestazione è necessaria una distinta domanda), i dati analitici dei beneficiari (come sopra specificato) nonché la data dei rispettivi licenziamenti.


Prestazioni integrative della durata
Tali prestazioni spettano, per un massimo di due anni, a quei lavoratori per i quali la data del licenziamento e la domanda della prestazione di sostegno siano comprese nel lasso temporale 1 luglio 2014 – 30 giugno 2016 e siano ancora beneficiari, al primo gennaio 2016, dell'indennità di mobilità o di quella Aspi/Naspi. Possono essere ammessi anche quei lavoratori i cui trattamenti, anche se richiesti dal 1° luglio 2014, siano già conclusi al 31 dicembre 2015 ma, per tali soggetti le domande aziendali, precisa la nota, devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale (ossia entro il prossimo 5 agosto).


Modalità di presentazione della domanda e finanziamento del Fondo
Tutte le domande sono presentate esclusivamente in via telematica a cura del datore di lavoro. È necessario il possesso della regolarità contributiva con riferimento alla totalità dei versamenti dovuti all'Istituto, ivi compresi i versamenti dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco. Si accede alla domanda nel portale Inps, Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà”. Il finanziamento del novellato Fondo è assicurato, dal 1° gennaio 2016, da un contributo ordinario pari allo 0,50% (0,333% a carico del datore e 0,167% a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti. L'esposizione all'interno dell'Uniemens si perfeziona valorizzando, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, il codice causale “M112” nell'elemento <CausaleADebito> (che significa “Contributo ordinario Fondo di solidarietà per il personale del settore Trasporto aereo”) e l'importo del contributo nell'elemento <ImportoADebito>.
Al Fondo affluisce, fino a tutto il 2018, anche l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco.

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