Adempimenti

L’Inail pubblica la guida all’autoliquidazione

di Michele Regina

L'Inail ha pubblicato proprio in questi giorni sul proprio sito web la guida all'autoliquidazione per il periodo 2016/2017 necessaria per la determinazione del premio dovuto dai datori di lavoro e lavoratori autonomi artigiani.

La denuncia delle retribuzioni imponibili sarà inviata entro il 28 febbraio. L'Istituto ricorda che la procedura è tutta on line, come l'inoltro eventuale della comunicazione di pagamento in quattro rate del premio dovuto.

Quest'anno vi sono anche i servizi on line per i datori di lavoro del settore marittimo che possono avvalersi del versamento dei premi assicurativi con F24. La riduzione contributiva per il 2017 è fissata al 16,48%, mentre quella per le imprese artigiane da applicare per la regolazione del premi 2016 è fissata al 7,61 per cento.

Pertanto, entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:

- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici).

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

La violazione dell'obbligo di comunicare all'Inail l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, è punita con la sanzione amministrativa di 770,00 euro (misura ridotta: 250,00 euro; misura minima: 125,00 euro), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.

In occasione della cessazione dell'attivita con cessazione del codice ditta nel corso dell'anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata.
Per effetto del sisma che ha colpito l'Italia Centrale è stata disposta la sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi con attività nei comuni colpiti dall'evento, in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. I pagamenti così sospesi saranno fatti entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzione e interessi, anche a rate.

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