Rapporti di lavoro

Aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro

di Mario Gallo

Con l'emanazione del decreto direttoriale del ministero del Lavoro e di quelli della Salute e dello sviluppo economico 9 settembre 2016, è stato aggiornato l'elenco ufficiale previsto al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008 (comunicato sulla Gazzetta ufficiale 19 settembre 2016, numero 219).

Tale provvedimento, che sostituisce integralmente l’elenco allegato al decreto direttoriale del 18 marzo 2016, aggiorna quindi l'elenco dei soggetti verificatori previsti dal particolare regime disegnato dall’articolo 71, comma 11, per le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti per i lavoratori e i terzi previste dall'allegato VII dello stesso decreto come, ad esempio, le scale aeree a inclinazione variabile, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, eccetera.

Regime applicativo
Sotto tale profilo è importante precisare che il datore di lavoro ha l'obbligo sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nell’allegato.

La stessa norma prevede che per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'Inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; una volta decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate liberamente a scelta del datore di lavoro dalle Asl o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati che devono essere, pertanto, inseriti nell'elenco ora aggiornato con il decreto direttoriale 9 settembre 2016.

Obbligo di verifica dell'abilitazione
Importante è anche sottolineare che sul piano applicativo il Dm 11 aprile 2011 detta le norme regolamentari per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri per l'abilitazione dei soggetti incaricati dei controlli; si osservi che su questa materia in diverse occasioni è intervenuto il ministero del Lavoro con le circolari 21/2011, 11/2012, 22/2012, 23/2012, 9/2013, in quanto sussistono diverse zone d'ombra che spesso mettono a dura prova imprese e professionisti.
In tale contesto il datore di lavoro ha un onere di fondamentale importanza: accertarsi, prima di conferire l'incarico al soggetto verificatore prescelto, che lo stesso sia inserito nell'elenco ufficiale; si tratta di un controllo che assume una particolare valenza in quanto occorre tener presente che l'abilitazione è rilasciata previo accertamento di una serie di requisiti specifici – come, ad esempio, il possesso del certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma Uni Cei En Iso/Iec l7020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento Ce 765/2008 – in assenza dei quali il soggetto, pubblico o privato, non è autorizzato a operare.

Durata dell'abilitazione e controlli
Resta, infine, da ricordare che l'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale ed è soggetta a rinnovo. È prevista, inoltre, un'attività di controllo da parte dell'Inail, delle Asl e dell'Arpa finalizzata alla rilevazione dei “comportamenti anomali” dei soggetti abilitati, pubblici o privati, nell'effettuazione delle verifiche, che secondo quanto anche richiamato dal ministero del Lavoro nella lettera circolare 3 marzo 2015, può dare luogo a provvedimenti di sospensione o di cancellazione dall’elenco.

Di conseguenza risulta altresì importante che il datore di lavoro si accerti, in costanza di rapporto, che il soggetto a cui si è affidato non abbia riportato provvedimenti di questo tipo.

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