Scia evitabile per attività di acconciatore resa fuori dai locali dell'impresa
Con nota n. 325777 del 17 ottobre scorso, il ministero dello Sviluppo economico ha fornito un interessante parere in materia di esercizi di attività artigiana fuori dai locali dell'impresa, resa a favore di soggetti terzi.
Nella fattispecie, il caso oggetto del quesito sottoposto al Mise riguarda la possibilità di esercitare attività saltuaria di acconciatore presso una casa di riposo - a favore degli ospiti della struttura stessa - da parte di un soggetto regolarmente abilitato all'esercizio dell'attività professionale. Si chiede di definire la corretta modalità di incasso del compenso dovuto per il servizio prestato, ma soprattutto se sia o meno necessario presentare una Scia, cioè una segnalazione certificata di inizio attività.
In relazione a quanto previsto dall'articolo 2 comma 3 della legge 174/2005, che disciplina appunto l'attività di acconciatore, tale attività - precisa il Ministero nella nota citata - può essere esercitata:
• anche presso la sede indicata dal cliente, ovvero
• in luoghi di cura o di riabilitazione, in luoghi di detenzione, caserme o comunque in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni,
mentre ne rimane vietato l'esercizio in forma ambulante.
La norma richiede ovviamente, altresì, che in ogni situazione sia garantito l'integrale rispetto dei requisiti igienico sanitari.
L'esercizio in forma saltuaria di tale attività, è dunque sempre ammesso alle condizioni citate così come ne sarebbe ammesso l'esercizio anche in forma stabile, purché lo stesso avvenga nel pieno rispetto delle norme di carattere previdenziale e fiscale.
Tuttavia, l'esercizio di attività di acconciatura presso una casa di cura - a parere del Ministero - non configura ipotesi di apertura di una Scia, con iscrizione a Cciaa e con nomina dell'acconciatore quale direttore tecnico nemmeno in caso di esercizio stabile.
Per quanto riguarda invece la riscossione del compenso per il servizio prestato, il Ministero precisa che la modalità attivata - cioè il pagamento della prestazione da parte della casa di cura ovvero del suo ospite - dipende esclusivamente dalla modalità con cui si è inteso regolare i rapporti giuridici tra le parti e pertanto è possibile attivare entrambe le ipotesi.