Massimale Gestione separata Inps
L'art. 2, comma 31, L. n. 335/1995 prevede che ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti (dunque agli iscritti alla Gestione separata) si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995. Di conseguenza, l'obbligo contributivo è limitato al massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, il quale è pari a € 103.055,00 per l'anno 2021.