Agevolazioni

Credito d’imposta «pieno» per le casse di previdenza privatizzate e fondi complementari

di Giuseppe Argentino

Con il provvedimento del 23 giugno 2016, l'agenzia delle Entrate ha definito la misura percentuale del credito d'imposta spettante alle Casse pensionistiche privatizzate, e ai fondi pensionistici complementari.

Tale provvedimento ha avuto origine dalle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015), in base alle quali, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, le casse pensionistiche obbligatorie individuate dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, avrebbero potuto fruire di un credito d'imposta sui redditi di natura finanziaria, e i fondi pensionistici complementari sul risultato netto maturato, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute fossero investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del ministro dell'Economia e finanze.

In particolare, il comma 91 ha disposto che le casse privatizzate possono fruire di un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Per quanto riguarda i fondi complementari, il successivo comma 92 ha previsto a sua volta un credito d'imposta pari al 9% del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 del Dlgs 252/2005.

Il comma 94 del medesimo articolo 1 aveva altresì disposto l'autorizzazione di spesa di 80 milioni di euro, a decorrere dal 2016, a copertura del credito d'imposta riconosciuto.
Il Dm dell’Economia e finanza del 19 giugno 2015, nel dare attuazione a tali disposizioni, aveva, tra l'altro, demandato all'agenzia delle Entrate il compito di determinare, con proprio provvedimento, la misura percentuale del credito d'imposta spettante, nel rispetto del limite di spesa autorizzata.

Con successivo provvedimento del 28 settembre 2015, l'agenzia delle Entrate, nel recepire le disposizioni del Dm, aveva innanzi tutto approvato il modello per la richiesta del beneficio fiscale, e stabilito che, a decorrere dal 2016, tale richiesta sarebbe stata presentata dai soggetti interessati esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile di ogni anno.

Con il provvedimento del 23 giugno 2016, l'agenzia delle Entrate ha infine dettato disposizioni in tema di misura del credito d'imposta. Considerato che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti entro il 30 aprile scorso risulta coperto dalla somma di 80 milioni di euro complessivamente stanziata, è stato disposto che la misura percentuale massima del credito d'imposta spettante in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, sia pari al 100% dell'importo risultante dalle domande validamente presentate nel 2016.

Il credito d'imposta – conclude il Provvedimento – può essere fruito in compensazione in base alle vigenti disposizioni di legge, presentando il modello F24: a tal fine, con risoluzione 48/E, del 23 giugno 2016, l'agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6867, denominato “credito d'imposta per gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare – art.1, commi 91 e 92, legge 23 dicembre 2014, n.190”.
Il modello F24 va presentato esclusivamente per via telematica all'agenzia delle Entrate: a tal proposito la risoluzione precisa che saranno rifiutati modelli F24 presentati tramite diverse modalità.

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