L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Permessi ex legge 104 cumulabili con le ferie

di Paolo Rossi

La domanda

La nostra dipendente è assunta a tempo pieno e sta usufruendo delle due ore di permesso giornaliero per il figlio disabile con meno di 3 anni, legge 104 e articolo 42, comma 1 DL 151/2001. Come devono essere regolamentate le assenze? Se ad esempio un giorno la dipendente lavora solo 2 ore (con due ore di permessi 104 e 4 ore di ferie come ci si deve comportare?

La legge 104/1992 è la legge fondamentale nella definizione dei diritti che spettano alle persone con disabilità. La norma, tra le altre, fissa la disciplina per poter usufruire di permessi e congedi speciali, sia quando è il dipendente ad essere affetto da handicap sia quando l’handicap riguardi un suo familiare. Complessivamente, spettano ai lavoratori dipendenti, genitori di figli disabili minori di tre anni in situazione di gravità (L. 104/1992 art. 33 e al D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42), le seguenti tutele normative:

- tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;

- prolungamento del congedo parentale; i giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino;

- permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore. Il quesito del lettore verte su questi ultimi. I permessi orari hanno le seguenti caratteristiche: - sono fruibili ad ore;

- sono assimilati ai permessi per allattamento (Circ. INPS n. 162/1993, punto 1, 8° capoverso);

- sono indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.

Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione delle tre citate tutele deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese. Inoltre è importante ricordare che i permessi previsti in un mese non utilizzati, non possono essere fruiti nei mesi successivi. Per quanto riguarda il computo e la cumulabilità con altri permessi o astensioni dal lavoro, bisogna tener conto dell’orario contrattuale di lavoro, e non quello effettivamente svolto. E’ importante ancor di più precisare che ogni volta che l’orario di lavoro giornaliero della lavoratrice risulti inferiore al minimo di 6 ore previsto dalla legge sull’allattamento, come ad esempio quando capitano eventi particolari e occasionali (uno sciopero parziale, un permesso retribuito o non retribuito previsto dal CCNL, ecc.), bisogna tener conto dell’orario teorico previsto dal contratto individuale del lavoratore e non dell’orario di lavoro in concreto prestato in azienda (Circolare INPS n. 95-bis/2006). Dunque, i permessi in questione non possono subire spostamenti o soppressioni in relazione a particolari evenienze che in determinati giorni riducono la durata dell’orario di lavoro. In conclusione, si conferma la cumulabilità dei permessi e delle ore lavorate e non lavorate come descritta nel quesito, con l’unica precisazione riguardante il giustificativo dell’assenza per ferie pari a due ore, non proprio ortodossa in quanto trattasi di un istituto volto per natura al ristoro psico-fisico delle energie del lavoratore e che pertanto non può realizzarsi ad ore.

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