Previdenza

Prestazioni pensionistiche e previdenziali per le unioni civili

di Alberto Bosco

Lo scorso 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76: con tale norma è stata introdotta la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso nonché la disciplina delle convivenze.

Prima di dar conto di quanto precisato dall'Inps nel Messaggio n. 5171 del 21.12.2016, va sinteticamente ricordato quanto segue:
1) due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di 2 testimoni: quest'ultimo provvede a registrare gli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile;
2) il diritto al ricongiungimento familiare ex articolo 29 e seguenti del dlgs n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione), si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente;
3) l'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere: i dati anagrafici delle parti; l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza; i dati anagrafici e la residenza dei testimoni;
4) con dichiarazione al medesimo ufficiale, le parti possono assumere, per la durata della unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune a scelta tra i loro cognomi;
5) con la costituzione dell'unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; da essa deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione; entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni;
6) in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile. In particolare:
- l'art. 2118 cod. civ. (Recesso dal contratto a tempo indeterminato) dispone che nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore il datore è tenuto a erogare un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso;
- l'art. 2120 cod. civ. (Disciplina del trattamento di fine rapporto) stabilisce che, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore ha diritto al Tfr;
7) tra gli altri si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 12-bis (Percentuale dell'indennità di fine rapporto), e 12-ter (Attribuzione della pensione di reversibilità) della legge n. 898/1970.

Va altresì evidenziato che, per assicurare l'effettiva tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni riferite al matrimonio e quelle contenenti le parole: “coniuge”; “coniugi” o termini equivalenti; ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile, eccetto quelle di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore a una famiglia).

Venendo ora alle recenti istruzioni Inps, l'Istituto - con il recentissimo messaggio 21 dicembre 2016, n. 5171 - proprio con riferimento al paragrafo di cui appena sopra, ha evidenziato che, con decorrenza dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (per esempio: pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, eccetera), e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge.

Lo stesso istituto si è riservato di fornire, con successivo messaggio, le istruzioni procedurali per quanto concerne la gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute a favore dei destinatari della norma di cui sopra.

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