Rapporti di lavoro

La nuova sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori in Cigs

di Massimo Braghin

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 138 del 15 giugno 2016 è stato pubblicato il decreto n. 94956 del 10 Marzo 2016 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in merito alla definizione dell'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di intervento dell'integrazione salariale straordinaria o, in mancanza di accordo, nella domanda di concessione del trattamento di Cigs.
Come si ricorderà, il Dlgs n. 148/2015 in merito alla riforma degli ammortizzatori sociali all'art. 24, comma 6, delegava al ministero del Lavoro la definizione dell'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione (o non rotazione) tra i lavoratori soggetti a Cigs per i quali, in costanza di un programma aziendale, le modalità di sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro sono oggetto di esame congiunto delle parti sociali per determinare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
Se da segnalazione (sindacale e dei lavoratori stessi), oppure da visita ispettiva, viene rilevato il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto, ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo addizionale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è incrementato nella misura del 1 per cento limitatamente ai lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.
Il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è pari a:
• 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
• 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
• 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
La sanzione verrà comminata dalla sede territoriale Inps competente a fronte della trasmissione degli esiti di accertamento effettuati dalla Dtl competente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©