Previdenza

Doppio binario per presentare la denuncia contributiva

di Antonio Carlo Scacco

Disco verde dall'Inps alla applicazione del part-time agevolato in favore dei dipendenti privati prossimi al trattamento pensionistico di vecchiaia: è il contenuto della circolare n. 90 diffusa lo scorso 26 maggio. La misura è stata prevista dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 284 della legge 208/2015) al duplice scopo di mitigare l'allungamento dell'età pensionabile verificatosi a seguito della legge Fornero e liberare posti di lavoro (in primo luogo a vantaggio dei giovani disoccupati). Il successivo decreto interministeriale 7 aprile 2016 ha disciplinato le relative modalità attuative.
Per accedere alla agevolazione il lavoratore interessato deve essere titolare, al momento della presentazione della domanda, di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con un datore privato, compatibile con la trasformazione in part-time: restano esclusi, pertanto, rapporti di collaborazione, domestici, lavoro a domicilio e intermittente, mentre sono ammessi contratti in somministrazione e rapporti di lavoro agricolo. La nota dell'Istituto precisa opportunamente che si considerano datori privati anche i non imprenditori (inclusi, pertanto, i professionisti). Ulteriore requisito è la iscrizione del lavoratore all'AGO, l'assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive o esclusive di essa, nonché la maturazione, al 31 dicembre 2018, dei requisiti che consentono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (20 anni di anzianità contributiva ed età anagrafica di 66 anni e 7 mesi). Precisazione importante riguarda l'incompatibilità del part-time agevolato con qualsiasi altra attività lavorativa che preveda obblighi contributivi (quindi lavoro dipendente, rapporti di collaborazione ec.). Inoltre il possesso di una pensione o dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata al momento della presentazione della domanda non escludono il beneficio; allo stesso modo il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata in un momento successivo al riconoscimento del diritto al part-time-agevolato. Diversamente accade se il lavoratore, sempre successivamente al riconoscimento del beneficio, consegue la pensione anticipata.
Il vantaggio per il lavoratore che accede al beneficio è duplice: sulla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata è riconosciuta la contribuzione figurativa mentre in busta paga riceverà una somma pari alla contribuzione previdenziale che il datore avrebbe dovuto versare (sempre relativamente alla mancata prestazione). La contribuzione è piena, ossia si applica la aliquota ordinaria anche se il rapporto fruisce di sgravi o incentivi.
La procedura di accesso al beneficio comporta le seguenti fasi:
a)in primo luogo il lavoratore interessato dovrà acquisire dall'Inps la certificazione circa il possesso dei requisiti sopra veduti. A tale scopo dovrò presentare una apposita domanda telematica avvalendosi della procedura presente sul sito www.inps.it ;
b)ottenuta la certificazione datore e lavoratore dovranno stipulare un "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato", con decorrenza dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento della domanda e durata pari al periodo che va dalla predetta data fino alla maturazione in capo al lavoratore del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia;
c)il contratto dovrà poi essere inviato alla DTL competente per territorio che rilascerà apposita autorizzazione entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione (vale il silenzio assenso per cui se la DTL non si esprime l'autorizzazione si intende rilasciata)
d)solo dopo il completamento della fase sub c), a partire dal 2 giugno 2016, sarà possibile presentare la domanda all'Inps. A tale scopo il datore dovrà utilizzare il modulo di istanza on-line denominato "PT-284", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito www.inps.it . Entro cinque giorni l'Istituto accoglie o respinge la domanda (l'esito è consultabile all'interno della stessa "DiResCo). E' bene ricordare, in proposito, che l'ammissione al beneficio è subordinata alla capienza delle risorse stanziate (60 milioni di euro per il corrente anno, 120 milioni per il 2017 e 60 per il 2018)
Il beneficio del part-time agevolato cessa al maturare del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia . Può tuttavia cessare se si modificano i termini dell'accordo contrattuale tra datore e lavoratore. In questo ultimo caso è onere del datore procedere alla relativa comunicazione all'Istituto (con la medesima procedura DiResCo) ed alla DTL competente. Ove il lavoratore in part time agevolato intraprenda una attività lavorativa soggetta ad obblighi contributivi dovrà darne tempestiva comunicazione al datore e quest'ultimo, prima dell'inizio della attività, informa l'Istituto, operando al contempo i necessari aggiustamenti in busta paga.
Denunce contributive
Circa la presentazione delle denunce contributive occorre distinguere tra i datori tenuti all'invio dei flussi UniEmens e gli altri (datori agricoli).
I primi valorizzano i consueti elementi <Qualifica2> (tipologia del PT: orizzontale, verticale, misto) e <PercPartTime>,<PercPartTimeMese>. In aggiunta si valorizza il codice di nuova istituzione "PTA" nell'elemento <CodiceEvento>. La retribuzione "persa" corrispondente all'evento "PTA" sarà dichiarata nell'elemento<DiffAccredito> tenendo conto della reale prestazione non effettuata.
In caso di part-time orizzontale tutte le settimane saranno valorizzate con 2, (imponibile e retribuzione "persa")mentre in caso di part-time verticale si valorizzano con 1 le settimane integralmente non lavorate. Inoltre nel nuovo elemento <bonus 284> in <DatiParticolari> sarà necessario riportare le seguenti informazioni: <ImportoBonus>, ossia la contribuzione IVS a carico del datore di lavoro riferita alla prestazione lavorativa non effettuata nel mese e <IdCertificazione>.
I datori agricoli che presentano la dicharazione Dmag dovranno valorizzare nel campo "PT/GOR", della sezione "Dettaglio Lavoratore", uno dei due nuovi codici contrassegnati rispettivamente dal numero: "1" (lavoratore in part-time agevolato verticale ex art. 1, comma 284, L. 208/2015) e "2" (lavoratore in part-time agevolato orizzontale ex art. 1, comma 284, L. 208/2015). Il campo "PERC.PT" dovrà accogliere la percentuale di part-time agevolato (tra il 60% e il 40%).
Sono inoltre previsti nuovi campi a partire dalla denuncia DMAG II trimestre 2016 tra i quali quello denominato "Retribuzione Persa Giornaliera", contenente l'importo della retribuzione giornaliera corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata e inclusivo di tredicesima e quattordicesima mensilità.

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