Previdenza

Il costo dell’anticipo del Tfs non azzera l’effetto detassazione

di Fabio Venanzi

Con la pubblicazione del decreto di approvazione dell’accordo quadro per il finanziamento dell’anticipo del Tfs/Tfr dei dipendenti pubblici (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 settembre) si è completato il quadro disegnato dal decreto legge 4/2019. Di conseguenza questi lavoratori ora da un lato possono contare su una detassazione applicata al Tfs/Tfr in relazione al periodo di posticipo con cui esso viene erogato rispetto alla data di pensionamento, dall’altro possono, tramite finanziamento, incassare subito fino a 45mila euro dell’importo spettante.

Per quanto riguarda questo secondo aspetto, il lavoratore, previa domanda, cede il credito a istituti bancari e riscuote subito la somma spettante a fronte però di un costo. Il decreto ha stabilito uno spread pari allo 0,40% da applicare al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento. In ogni caso, è stato precisato che il tasso complessivo non potrà essere inferiore a 0,40 punti percentuali. Gli interessi, posti a carico dei lavoratori, e detratti dalla somma a loro spettante, sono calcolati con il regime di capitalizzazione semplice. L’anticipo agevolato può essere richiesto esclusivamente dai lavoratori che hanno terminato il servizio per pensionamento (di vecchiaia, anticipata, anticipata contributiva e “quota 100”). La somma massima che può essere richiesta in anticipo è pari a 45mila euro netti (o la somma eventualmente inferiore spettante a titolo di Tfs/Tfr), a cui detrarre gli interessi.

Questo costo, però, viene in parte abbattuto dalla detassazione prevista sempre dal Dl 4/2019. Infatti, per ogni anno di differimento nell’erogazione del Tfs/Tfr rispetto al pensionamento, la tassazione subisce una riduzione di 1,5 punti percentuali, fino ad arrivare a 7,5 punti per le erogazioni effettuate decorsi 60 mesi o più. La detassazione opera fino a un massimo di imponibile fiscale di 50mila euro. Per chi accede a pensione di vecchiaia/limite ordinamentale, il differimento è di 12 mesi per la prima rata di Tfs (pari a 50mila euro lordi), mentre per coloro che accedono a pensione anticipata/anticipata contributiva, il differimento è di 24 mesi. Per coloro che accedono a “pensione quota 100”, i termini di pagamento decorrono dalla maturazione del primo diritto a pensione, nell'ipotesi in cui il lavoratore non si fosse avvalso della deroga. L’eventuale maggiore prestazione, rispetto ai primi 50mila euro, sarà erogata dopo ulteriori 12 mesi per ulteriori 50mila euro, e la parte restante dopo ulteriori 12 mesi.

Quindi la detassazione determina un aumento del netto che si incassa rispetto a quello teorico, mentre il ricorso al finanziamento comporta dei costi che riducono l’importo. Nei due esempi allegati si vede come questi due fattori interagiscono. Se il ritardo con cui viene erogato il Tfs è consistente (nella nostra ipotesi, sei anni), farsi anticipare l’importo erode quasi interamente la detassazione che si matura. Al contrario, se il lasso di tempo è più contenuto, l’onere del finanziamento è inferiore alla maggior somma derivante dalla detassazione. E quindi si incassa più dell’importo teorico spettante, al netto di detassazione e oneri di finanziamento.

Vedi la tabella: I calcoli

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©