Tutela dai rischi anche per i lavoratori all’estero
Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare tutti i rischi finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di dipendenti esposti a situazioni particolari. E' il principio espresso dalla Commissione per gli interpelli che opera presso il ministero del Lavoro, prevista dall'articolo 12 del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), in risposta (interpello 11/2016) a un quesito riguardante i rischi legati a situazioni ambientali, in particolar modo in alcuni Paesi esteri. Per rischi devono intendersi anche quelli potenziali e peculiari legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere eseguita.
Con l'interpello 12 la Commissione prende in esame la segnaletica e la delimitazione di cantiere prevista dal codice della strada per stabilire se i due apprestamenti possano soddisfare l'obbligo previsto all'articolo 109 del Tu allorché prevede l'obbligo di recinzione del cantiere avente caratteristiche idonee a impedire l'accesso agli estranei. Sul punto la Commissione, pur precisando che tali interventi hanno finalità diverse, si è espressa favorevolmente, sempreché sia garantita l'inibizione degli estranei alle lavorazioni.
Considerando che l'allegato XV, punto 4.1, lettera b) del testo unico prevede che la stima dei costi contenga anche le misure preventive e protettive previste dal piano di sicurezza e coordinamento per lavori interferenti, la Commissione con l'interpello 13 si è espressa favorevolmente per inserire la “piattaforma di lavoro elevabile (Ple)” nella stima dei costi per la sicurezza. Tale inserimento è subordinato alla valutazione del Coordinatore che la ritenga quale misura preventiva e protettiva per lavori interferenti.
Le visite mediche preventive e periodiche, secondo quanto stabilito dall'articolo 41, comma 4, del testo unico devono essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Più in generale, l'articolo 15 prevede anche che le misure per garantire la sicurezza, l'igiene e la salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Sulla base di tali riferimenti normativi, con l'interpello 14 la Commissione ha ritenuto che i costi relativi agli accertamenti sanitari, non possono comportare oneri economici per il lavoratore ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro.
Rimanendo in tema di sorveglianza sanitaria è stato posto il quesito se i medici di continuità assistenziale siano obbligati a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria da parte della Regione di appartenenza. La Commissione, con l'interpello 15, dopo aver posto in evidenza la differenziazione che il testo unico fa tra l'obbligo di sottoporvisi (articolo 41) e facoltà (articolo 21 per i lavoratori autonomi) non poteva che riportarsi alla natura del rapporto esistente tra la Regione e il medico. Pertanto, l'obbligo sussiste (il rifiuto è penalmente sanzionato, articolo 55 del testo unico) qualora il medico svolga la propria attività lavorativa “nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro”.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rsl) che sia eletto o designato (a seconda delle ipotesi previste dal Tu) deve essere presente in tutte le aziende anche se per quelle minori può essere individuato in quello territoriale (Rslt). Tale obbligo si accompagna all'articolo 2 del testo unico con il quale viene equiparato al “lavoratore” il socio lavoratore di una cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso. Fatte tali premesse, la Commissione, con l'interpello 16, ha ritenuto che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora non si proceda alle relative elezioni, le funzioni di Rls debbono essere esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) o di quello per sito produttivo.
L'interpello 17 si riferisce, sempre in materia di sicurezza, all'attività di soccorso stradale la quale rientra a pieno titolo tra le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che i lavoratori che svolgono tale attività, con apposizione della segnaletica temporanea, rientrano nel campo di applicazione del decreto interministeriale che detta i criteri generali e minimi che devono essere adottati dai gestori delle infrastrutture, dalle imprese appaltatrici, affidatarie ed esecutrici, che devono applicare in attività lavorative che si svolgono in ambito stradale.
Con l'interpello 18, la Commissione entra nel tema della formazione delle figure professionali dei responsabili e addetti alla sicurezza (Rspp e Aspp). In particolare, il quesito era teso a conoscere se per la formazione di tali soggetti fosse stato possibile svolgerla con la modalità “a distanza “. La Commissione ha precisato che, a seguito dell'accordo in sede di Conferenza Stato- Regioni del 7 luglio scorso, è consentito l'utilizzo della modalità e-learning solo per il modulo A (punto 6-1) secondo i criteri stabiliti dall'allegato II.
Con l'interpello 19 viene, infine, stabilito, che qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente e adeguato e per tutta la durata dell'orario di servizio, non è obbligato a designare gli addetti al pronto soccorso (articolo 18 del testo unico), in quanto i requisiti formativi e professionali di questo personale sono superiori a quelli minimi indicati dal decreto ministeriale 388/2003.