Previdenza

La perequazione per il cumulo pensionistico tiene conto dei vitalizi per cariche elettive

di Arturo Rossi


Anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, rientrano fra le prestazioni da considerare nel cosiddetto cumulo perequativo. Lo precisa l'Inps con messaggio 4221/2016, sottolineando che la legge 109/2015, che ha modificato l'articolo 34, comma 1, della legge 448/1998 (perequazione delle pensioni), limita l'utilizzo dei dati alla sola rivalutazione dei trattamenti e non anche alla tassazione congiunta di cui all'articolo 8 del Dlgs 314/1997. In ogni caso, precisa ancora l'Inps, i redditi forniti a titolo di vitalizio rilevano con modalità particolari, per l'erogazione delle prestazioni collegate al reddito. A tal proposito, gli enti interessati sono, in pratica, tutti i Consigli regionali, la Camera e il Senato.

Il Casellario tratta questa tipologia di prestazione, per la perequazione cumulata, a partire dall' anno 2012. Le informazioni vengono restituite a tutti gli enti coinvolti con le modalità ordinarie. Le pensioni, i cui titolari risultino percettori degli assegni vitalizi, vengono ricostituite a livello centrale con decorrenza calcolo 1/2012, o successiva, se la prestazione ha decorrenza posteriore a tale data.

La lavorazione è finalizzata alla verifica della spettanza dei benefici perequativi derivanti dalla sentenza 70/2015 della Corte costituzionale, regolamentati dal Dl 65/2015, convertito nella legge 109/2015. Sarà contestualmente rideterminata la perequazione nel caso fosse stata attribuita in precedenza senza considerare il cumulo del vitalizio.


Trattazione ai fini reddituali.

Per quanto concerne la valenza a fini reddituali, l'istituto di previdenza precisa che i vitalizi sono inquadrati come altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (RIGO 01), come nella dichiarazione resa all'agenzia delle Entrate. Di conseguenza, vengono richiamate le sedi periferiche sul fatto che i redditi relativi alle prestazioni erogate dagli enti sopracitati, Consigli regionali, Camera e Senato, anche se registrati nel casellario pensioni, non hanno natura di pensione e non devono pertanto essere cumulati con i redditi da pensione. Quindi, per il diritto alle prestazioni collegate al reddito, non costituiscono reddito da pensione e conseguentemente, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 35 della legge 14/2009, come tutti i redditi diversi da quelli provenienti da casellario pensioni, vanno ricompresi fra i redditi dell'anno in corso solo nel caso di prima concessione.

In tutti gli altri casi, analogamente a quanto accade per i redditi diversi da pensione, hanno effetto sulle prestazioni collegate al reddito dell'anno successivo a quello nel quale sono stati percepiti; anche per la pensione ai superstiti, tali redditi, pur derivando da un trattamento ai superstiti, devono essere considerati come redditi diversi da pensione.

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