Anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, rientrano fra le prestazioni da considerare nel cosiddetto cumulo perequativo. Lo precisa l'Inps con messaggio 4221/2016, sottolineando che la legge 109/2015, che ha modificato l'articolo 34, comma 1, della legge 448/1998 (perequazione delle pensioni), limita l'utilizzo dei dati alla sola rivalutazione dei trattamenti e non anche alla tassazione congiunta di cui all'articolo 8 del Dlgs 314/1997. In ogni caso, precisa ancora l'Inps, i redditi forniti a titolo di vitalizio rilevano con modalità particolari, per l'erogazione delle prestazioni collegate al reddito. A tal proposito, gli enti interessati sono, in pratica, tutti i Consigli regionali, la Camera e il Senato.
Il Casellario tratta questa tipologia di prestazione, per la perequazione cumulata, a partire dall' anno 2012. Le informazioni vengono restituite a tutti gli enti coinvolti con le modalità ordinarie. Le pensioni, i cui titolari risultino percettori degli assegni vitalizi, vengono ricostituite a livello centrale con decorrenza calcolo 1/2012, o successiva, se la prestazione ha decorrenza posteriore a tale data.
La lavorazione è finalizzata alla verifica della spettanza dei benefici perequativi derivanti dalla sentenza 70/2015 della Corte costituzionale, regolamentati dal Dl 65/2015, convertito nella legge 109/2015. Sarà contestualmente rideterminata la perequazione nel caso fosse stata attribuita in precedenza senza considerare il cumulo del vitalizio.
Trattazione ai fini reddituali.
Per quanto concerne la valenza a fini reddituali, l'istituto di previdenza precisa che i vitalizi sono inquadrati come altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (RIGO 01), come nella dichiarazione resa all'agenzia delle Entrate. Di conseguenza, vengono richiamate le sedi periferiche sul fatto che i redditi relativi alle prestazioni erogate dagli enti sopracitati, Consigli regionali, Camera e Senato, anche se registrati nel casellario pensioni, non hanno natura di pensione e non devono pertanto essere cumulati con i redditi da pensione. Quindi, per il diritto alle prestazioni collegate al reddito, non costituiscono reddito da pensione e conseguentemente, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 35 della legge 14/2009, come tutti i redditi diversi da quelli provenienti da casellario pensioni, vanno ricompresi fra i redditi dell'anno in corso solo nel caso di prima concessione.
In tutti gli altri casi, analogamente a quanto accade per i redditi diversi da pensione, hanno effetto sulle prestazioni collegate al reddito dell'anno successivo a quello nel quale sono stati percepiti; anche per la pensione ai superstiti, tali redditi, pur derivando da un trattamento ai superstiti, devono essere considerati come redditi diversi da pensione.

