Contestazione disciplinare anche per i vertici
La peculiarità della disciplina sul licenziamento dei dirigenti è stata oggetto di diverse pronunce da parte della Corte di cassazione la quale ha cercato di inquadrare la fattispecie e di dirimere le questioni più controverse.
Si è pertanto consolidato un orientamento giurisprudenziale in base al quale le garanzie procedimentali di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, della legge 300/70 trovano applicazione anche nel caso di licenziamento disciplinare del dirigente e a prescindere dalla natura degli addebiti contestati (inadempimento o lesione del vincolo fiduciario, come evidenziato da Cassazione 10 febbraio 2015, sentenza n. 2553, 30 luglio 2013, n. 18270).
Già le Sezioni unite della Cassazione hanno condiviso la tesi favorevole a estendere a tutti coloro che rivestono la qualifica di dirigenti in ragione della rilevanza dei compiti assegnati dal datore di lavoro - e, quindi, senza distinzione alcuna tra dirigenti top manager ed altri (“medi” o “minori”) appartenenti alla stessa categoria - l’iter procedurale previsto per gli altri lavoratori dall’articolo 7 della legge 300/70 (Cassazione sezioni unite, sentenza 30 marzo 2007, n. 7880).
Dunque una lettura restrittiva dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori che neghi il diritto al contraddittorio al dirigente per il venir meno del vincolo fiduciario, renderebbe la valutazione sul comportamnento del dirigente del tutto soggettiva e arbitraria e senza possibilità di difesa, il che stride con i principi di civiltà giuridica, applicabili anche nell’area della tutela solo convenzionale e di libera recedibilità che caratterizzano il rapporto di lavoro dirigenziale.
La mancata adozione del procedimento disciplinare, o la violazione del principio del contraddittorio non comportano tuttavia la nullità o inefficacia del licenziamento stesso, ma l’applicazione della sanzione fissata dalla contrattazione di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, con conseguente, automatico, obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al dirigente l’indennità supplementare, ove prevista dalla contrattazione col-lettiva applicabile, nonché l’indennità sostitutiva del preavviso (Cassazione, sentenza 5175 del 16 marzo 2015).
Risulta pertanto fondamentale esperire il procedimento disciplinare anche in ipotesi di deviazione dalle linee guida aziendali da parte del dirigente. L’investimento fiduciario nel rapporto di lavoro dirigenziale che si sostanzia nell’attribuzione al dirigente di compiti strategici o comunque di impulso, direzione e di orientamento nella struttura organizzativa aziendale, rileva ai fini della giustificatezza del recesso: maggiori poteri presuppongono maggiore intensità della fiducia e uno spazio più ampio dei fatti idonei a scuoterla. Omettere il procedimento disciplinare renderà l’esame in sede giudiziale (o arbitrale) di tali fatti precluso dal vizio procedurale. Il che ha un forte impatto economico per l’azienda, vista la possibilità per il dirigente di vedersi riconoscere l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità supplementare.