Data effetto licenziamento
Gli artt. 1334 e 1335 codice civile disciplinano l’efficacia degli atti unilaterali che producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati. La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro va effettuata entro il termine di 5 giorni dalla data di cessazione del rapporto. La giurisprudenza (Cass. n. 758/2006) ammette la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. anche in assenza di ricevuta di ritorno, riconoscendo la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale come prova della spedizione. Qualora si opti per questa soluzione la data dei 5 giorni decorre dalla data di spedizione. Se, invece, si intende avere definitiva certezza della ricevuta da parte del destinatario il termine dei 5 giorni decorre dalla data di effettiva ricezione della lettera di licenziamento. In questo caso, si ritiene, che il periodo dei 5 giorni non decorre dalla data di ricezione della ricevuta di ritorno da parte del datore di lavoro perché le Poste consentono il monitoraggio dei vari passaggio con una procedura on-line (compresa la conferma dell’avvenuta consegna).