Adempimenti

Proroga agli interventi di sostegno al reddito per lavoratori esclusi dalla salvaguardia dei 10mila esodati del 2010

di Massimo Braghin

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decreto interministeriale 96512 del 1° luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 232/2016, ha ufficializzato il prolungamento degli interventi di sostegno del reddito ai lavoratori che presentino domanda di pensionamento secondo i criteri in vigore ante Dl 78/2010.

A tale provvedimento sono interessati i lavoratori la cui decorrenza della pensione è collocata nell'anno 2016 (articolo 12, comma 5, del Dl 78/2010), che siano in mobilità ex legge 223/1991 o mobilità lunga prima del 30 aprile 2010 per effetto di accordi collettivi stipulati prima di tale data o che al 31 maggio 2010 erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore in base alla legge 662/1996.

Dall'entrata in vigore del Dl 78/2010, con cadenza annuale, il ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto relativo al prolungamento, con riferimento alle singole annualità, degli interventi a sostegno del reddito. Ogni decreto annuale faceva riferimento al limite di 10.000 lavoratori e a uno specifico tetto di spesa da rispettare. La costante, negli anni, è rappresentata dal potere di intervento dell'Inps, che non può prendere in carico ulteriori domande di pensione qualora riscontri il raggiungimento del limite relativo al numero di lavoratori interessati e stabilito nel decreto interministeriale.

La proroga del beneficio è stata concessa escludendo la contribuzione figurativa, a favore di 36 lavoratori che, nel corso dell'anno 2016, non rientrano nel contingente di 10.000 unità previsto dall’articolo 12, comma 5, del Dl 78/2010, anche nel caso in cui maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il termine ultimo del periodo di fruizione delle prestazioni a sostegno del reddito e tale prolungamento verrà usufruito per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza dei trattamenti pensionistici in virtù dei criteri ante Dl 78/2010 e la decorrenza dei trattamenti pensionistici stabilita in base all'articolo 12 del Dl 78/2010.

Il prolungamento viene concesso nel rispetto, comunque, di un tetto massimo di spesa fissato nell'ordine dei 300.000,00 euro. L'Inps è l'ente competente all'erogazione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito. L'Inps provvede altresì al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi della proroga dell'intervento a sostegno del reddito. Gli oneri finanziari derivanti da tale intervento sono a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©