Agevolazioni

Definiti i criteri per l’individuazione delle aree di crisi non complesse

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di Antonio Carlo Scacco

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 4 ottobre del decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2016, sono stati definiti i criteri per l’individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complesse, ossia crisi meno gravi rispetto a quelle riguardanti specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale (le cosiddette crisi complesse) ma comunque di impatto significativo sullo sviluppo dei relativi territori e sull'occupazione.

Tali territori sono interessati dalle agevolazioni disciplinate dal decreto del ministro dello Sviluppo economico 9 giugno 2015, il quale stabilisce, in attuazione del decreto legge 120/1989, i termini, le modalità e le procedure per la loro concessione ed erogazione (si veda anche la circolare del ministero dello Sviluppo 59282 del 6 agosto 2015).

Il decreto contiene, all'allegato 1, l'elenco dei territori candidabili alle predette agevolazioni: le Regioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, dovranno deliberare una propria proposta di territori ammissibili, rispettando i criteri stabiliti dall'articolo 4 (con particolare riguardo all'incidenza demografica del territorio, calcolata anche in relazione alla popolazione del relativo sistema locale del lavoro individuato dall'Istat). Successivamente un decreto direttoriale, accertata la regolarità formale delle proposte, procederà a compilare e rendere pubblico un elenco dei territori candidati, valido per i successivi due anni.

Ricordiamo che possibili beneficiari delle agevolazioni (sotto forma di finanziamenti agevolati o a fondo perduto fino al 75% della spesa) sono le sole società di capitali, ivi incluse le società cooperative e consortili e le start-up, già costituite alla data di presentazione della domanda di ammissione (si presenta online, sul sito di Invitalia s.p.a.), che si impegnano a realizzare programmi di investimento concernenti nuove unità produttive con soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento, ovvero diretti all'ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione o nuovi processi produttivi. Ammessi ai benefici anche investimenti relativi a nuove unità produttive erogatrici di servizi turistici.

Sotto il profilo strettamente lavoristico, è utile ricordare che i nuovi investimenti devono prevedere, tra gli altri requisiti, un programma occupazionale da realizzare entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti, caratterizzato da un incremento degli addetti (ovvero dal mantenimento dei livelli occupazionali se previsto da apposito accordo di programma). L'incremento è espresso in Ula (acronimo che sta per unità lavorative anno), ovvero numero di dipendenti a tempo determinato o indeterminato della azienda, e il calcolo si effettua mensilmente (un mese corrisponde a un periodo di attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari). Si includono nel computo i proprietari gestori (imprenditori individuali) e i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e che percepiscono un compenso (ovviamente diverso da quello di partecipazione). Non si computano gli apprendisti, i dipendenti in Cigs, i lavoratori in somministrazione ovvero in congedo di maternità o parentale. I dipendenti part-time sono conteggiati come frazione di Ula in misura proporzionale.

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