Agevolazioni

Internazionalizzazione delle imprese, riforma degli incentivi a valere sul Fondo rotativo

di Maurizio Maraglino Misciagna

Sulla Gazzetta ufficiale 247 del 21 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 7 settembre 2016 in tema di "Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81".

Il decreto è stato emanato in attuazione del comma 1, lettera b), dell'articolo 42 del decreto legge 83/2012, per definire i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del Dl 251/1981.

Il decreto del 7 settembre 2016 abroga e sostituisce il decreto 21 dicembre 2012 del ministro dello Sviluppo economico che integrava gli interventi per l'internazionalizzazione a valere sul Fondo 394/81 ed è entrato in vigore il 22 ottobre 2016. All'articolo 2 vengono definite le risorse disponibili e quelle risorse dedicate previa disponibilità del Fondo rotativo (articolo 2, comma 1, del Dl 251/1981) con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di una quota pari al 70% annuo.

Il comma 2 dello stesso articolo, dispone l'utilizzo di ulteriori risorse. Gli interventi ammessi al finanziamento del Fondo rotativo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento dell'Unione europea in materia di «de minimis» riguardano le seguenti iniziative:
a) programmi di inserimento nei mercati extra Unione europea, aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi, ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di pre-fattibilità e fattibilità collegati a investimenti italiani in Paesi extra Unione europea, nonché' programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) interventi prioritari a favore dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, consistenti in finanziamento agevolato a favore delle Pmi esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale e per accrescere la competitività sui mercati esteri; finanziamento agevolato a favore di Pmi per la realizzazione di iniziative promozionali per la partecipazione a fiere e/o mostre sui mercati extra Unione europea.

L'articolo 4 del decreto disciplina termini, modalità e condizioni degli interventi relativi a programmi di inserimento nei mercati extra Ue. Nello specifico il comma 1 dispone che il programma di inserimento deve essere realizzato in Paesi che non sono membri dell'Unione europea e deve riguardare il lancio e la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia, o distribuiti con marchio di imprese italiane. Le Pmi possono presentare più domande di finanziamento nel rispetto del regolamento «de minimis», e nel caso di programmi finalizzati al lancio di nuovi prodotti e servizi da parte di imprese già presenti con una propria struttura sul mercato di riferimento, sono ammesse le spese relative al potenziamento delle strutture esistenti. Si fa presente al comma 5 dell’articolo 4 che le spese previste per il programma all'estero devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla «scheda programma», approvata dal Comitato agevolazioni.

L'articolo 5 dispone invece le modalità comuni ai programmi di inserimento nei mercati extra Ue e agli studi di pre-fattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi extra Unione europea. Le novità riguardano la possibilità di beneficiare dell'intervento del Fondo per tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata. L'intervento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni e sono da considerarsi ammissibili all'intervento le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento. Il tasso d'interesse applicato al finanziamento è pari al 10 % del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni e non può essere inferiore a zero.

Le fasi sull' intervento di patrimonializzazione sono disposte nell'articolo 8 del decreto cui dispone l'intervento suddiviso in due fasi. La prima fase dell'intervento decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del primo o del secondo esercizio intero dell'impresa successivo alla suddetta data, su richiesta dell'impresa stessa, mentre nella seconda fase, solo le imprese che raggiungono il livello soglia o mantengono il livello di ingresso, rimborsano il finanziamento ottenuto in un periodo massimo di cinque anni al tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa europea.

L'articolo 9 dispone i termini, modalità e condizioni degli interventi di marketing e/o promozione del marchio italiano, e nello specifico dispone che l'intervento di finanziamento agevolato a favore delle Pmi viene concesso in forma di finanziamento agevolato, nel rispetto del regolamento «de minimis». Possono beneficiare dell'intervento del Fondo tutte le Pmi aventi sede legale in Italia in forma singola o aggregata. Ogni singola domanda potrà riguardare al massimo tre Paesi e l'ammontare del finanziamento non può superare l'importo di 100.000,00 euro.

L'articolo 10 del decreto dispone che le funzioni di controllo spettano al ministero dello Sviluppo economico che esercita una funzione di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo rotativo. Le eventuali spese di missione, relative all'effettuazione dei controlli, sono finanziate secondo quanto previsto dalla normativa sulle suddette spese di missione.

Le attività e gli obblighi in capo al soggetto gestore degli interventi, come previsti dall'articolo 11 del decreto, nonché i relativi compensi e le modalità di rendicontazione, sono determinati con convenzione.

L'organo competente ad amministrare il Fondo rotativo, così come disposto dall'articolo 12 del decreto, è il Comitato agevolazioni, nominato con decreto del ministro dello Sviluppo economico, composto da tre rappresentanti del Mise, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Mef, da un rappresentante del Mae, da un rappresentante designato dalle Regioni e da un rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana, aventi ad oggetto i compiti e le funzioni di amministrazione del Fondo rotativo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©