Rapporti di lavoro

Semaforo verde per gli incentivi anche in caso di Cigo

di Gianfranco Nobis

Il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o in deroga, unitamente all'assegno ordinario previsto dal Fondo per le integrazioni salariali o dai fondi di solidarietà di cui gli articoli 26 e 27 del Dlgs 148/2015, non impedisce la legittima fruizione di benefici di natura contributiva, riconosciuti alle imprese per la creazione di rapporti di lavoro stabili.

I principi generali di fruizione degli incentivi
Si tratta di una conseguenza diretta di uno dei principi generali per la fruizione d'incentivi previsti dall'articolo 31 del Dlgs 150 /2015, inforza del quale le imprese che hanno in essere trattamenti di sospensione dal lavoro connesse a una crisi o a una riorganizzazione aziendale, non possono accedere ad alcun incentivo, anche in caso di somministrazione.
Stando al tenore della disposizione legislativa, e in assenza di pronunce contrarie da parte del ministero del Lavoro, non c'è motivo di escludere le aziende che attualmente beneficiano dei trattamenti di sospensione previsti dagli articoli 19, 20 e 21 del Dl 18/2020, dall'utilizzo d'incentivi riconosciuti dal legislatore per la creazione di nuova occupazione.

L'esclusione, prevista dall'articolo 31 viene disposta solo per due delle causali in tema cassa integrazione guadagni straordinaria (crisi e riorganizzazione aziendale) escludendo invece i trattamenti avviati per contratti di solidarietà (articolo 21 del Dlgs 148/2015). Per queste aziende tuttavia, grazie agli articoli 20 e 21 del Dl 18/2020 è possibile sospendere il trattamento d'integrazione salariale straordinaria (anche per solidarietà), e beneficiare del trattamento ordinario con causale "emergenza Covid-19" per la durata di 9 settimane.

Ne consegue che le aziende che sospendono il trattamento di Cigs possono tornare a beneficiare legittimamente di benefici contributivi per il periodo di nove settimane di trattamento ordinario, salvo poi, esserne nuovamente escluse alla ripresa.
L'unica eccezione all'inibizione della percezione di benefici in caso di trattamenti di Cigs viene concessa nei casi in cui l'assunzione o la trasformazione (anche in somministrazione) riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi, oppure nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro sia destinato a realizzarsi all'interno di unità produttive non interessate da sospensioni dovute a crisi o riorganizzazioni aziendali.

I requisiti richiesti dalla legislazione vigente
Quando sia possibile fruire di incentivi, occorre naturalmente rispettare tutti i principi di cui l'articolo 31 del Dlgs 150/2015, secondo il quale i benefici non spettano quando l'assunzione (o la trasformazione) derivi da obbligo di legge o violi il diritto di precedenza. Non spettano anche quando la comunicazione obbligatoria d'assunzione sia inviata con ritardo o quando il lavoratore, nei sei mesi precedenti sia stato licenziato da un'azienda (anche in somministrazione) che presenti rapporti proprietari coincidenti con quelli dell'impresa che assume.

A completare il quadro degli obblighi vi è il rispetto della legge 81/2008 e il possesso del documenti unico regolarità contributiva. Infine, limitatamente ad alcune misure, può essere richiesto il rispetto dei limiti di cui il regolamento europeo 1407/2013 (de minimis) oppure la realizzazione di un incremento occupazionale netto.

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