L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Mancata procedura telematica di dimissioni

di Giampiero Falasca

La domanda

Un dipendente ha manifestato verbalmente le sue dimissioni. Non si è attivato per la procedura on line e non si è più presentato al lavoro. L'Azienda ha sollecitato con lettera al dipendente le dimissioni on line e successivamente contestato disciplinarmente l'assenza dal lavoro. Non abbiamo ricevuto giustificazioni in merito da parte del lavoratore. Possiamo procedere al licenziamento disciplinare?

La comunicazione della semplice volontà di dimettersi, priva di una formalizzazione scritta, a nostro avviso impedisce di considerare la condotta del dipendente come una forma - seppure, come vedremo, inefficace - di recesso dal rapporto di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro dovrà considerare la mancata presentazione del dipendente sul posto di lavoro come assenza ingiustificata; una volta raggiunto il numero minimo di giorni fissato dal contratto collettivo per procedere al licenziamento, il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro (ovviamente, dopo aver esperito una regolare procedura disciplinare). Qualora, diversamente da quanto accaduto nel caso proposto, il dipendente avesse rassegnato per iscritto le proprie dimissioni, omettendo tuttavia di applicare la speciale procedura telematica introdotta dal Jobs Act ed entrata in vigore dallo scorso 12 marzo, saremmo in presenza di dimissioni, e non di assenza ingiustificata; tali dimissioni sarebbero, tuttavia, ai sensi del d.lgs. n. 151/2015, inefficaci ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro. In questa ipotesi, il datore di lavoro potrebbe avviare immediatamente la procedura disciplinare, contestando al lavoratore il rifiuto di effettuare la procedura di dimissioni on line prevista dalla legge e procedere, nel caso di insufficienti giustificazioni o di assenza delle stesse, al licenziamento per giusta causa. Tale ricostruzione ha natura meramente interpretativa, è non è condivisa da tutti gli interpreti (secondo una lettura diversa, al momento minoritaria, la condotta per fatti concludenti sarebbe comunque sufficiente per considerare validamente interrotto il rapporto con il dimissionario) in quanto la legge presenta una grave lacuna sul punto,e non fornisce chiare indicazioni sulla condotta da seguire in caso di dimissioni inefficaci.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©