Adempimenti

Così il debutto nella Cu 2021 dello sconto Irpef ai dipendenti

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

La Certificazione unica 2021 recepisce le novità relative alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente introdotte dall'anno scorso con il Dl 3/2020. Si tratta del trattamento integrativo da 100 euro al mese per i redditi fino a 28mila euro e dell'ulteriore detrazione Irpef per i redditi tra 28mila e 40mila euro.

Sono alcuni degli elementi che i sostituti d'imposta dovranno indicare nella Cu 2021: entro il 16 marzo, infatti (salvo proroghe che dovessero intervenire con il decreto Sostegno), i sostituti devono trasmettere in via telematica all'agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e quelli riferiti alle locazioni brevi, per il 2020. Anche il rilascio della Cu 2021 al percipiente deve avvenire entro il 16 marzo. C'è invece più tempo per trasmettere telematicamente le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata che può, infatti, essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2021), quindi entro il 31 ottobre 2021.

I documenti da inviare

Il flusso telematico da inviare all'agenzia delle Entrate è composto dal frontespizio nel quale sono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, i dati del sostituto, quelli del rappresentante firmatario della comunicazione, la firma della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica.Fa parte dell'invio il quadro CT, dove vanno indicate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4; la certificazione unica 2021 nella quale si devono fornire i dati fiscali e previdenziali relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e sull'assistenza fiscale, le certificazioni riferite al lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi e anche i dati fiscali riguardanti le certificazioni dei redditi concernenti le locazioni brevi.

La possibilità di flussi distinti

Il sostituto d'imposta ha la facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, se risulta più agevole per il sostituto.Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione oppure tramite un intermediario abilitato. La prova della presentazione è data dalla comunicazione che attesta l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre telematicamente.

Le correzioni

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intendesse, prima del 16 marzo prossimo, annullare una Cu già presentata, dovrà predisporre una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente e barrare la casella «Annullamento» posta nel frontespizio. Nel caso, invece, si volesse sostituire, sempre prima della scadenza, una certificazione già presentata, sarà necessario compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella «Sostituzione» nel frontespizio.

Le novità della Cu 2021

Sfogliando il modello si possono notare alcune novità contenute nella Cu 2021. Tra quelle di maggior rilievo: nella sezione Dati anagrafici da quest'anno viene richiesto per docenti, ricercatori e impatriati, l'indicazione dello stato estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia; questa informazione deve essere riportata nel punto 11.Nei Dati fiscali sono stati aggiunti il punto 12, dove va riportato il totale dei redditi erogati in franchi svizzeri e i punti 13 e 14 dove si deve indicare il numero di giorni già riportato al precedente punto 6, ma ripartiti tra il primo semestre e il secondo semestre, al fine di attribuire correttamente la quota del credito bonus e/o del trattamento integrativo. L'importo dell'ulteriore detrazione Irpef - introdotta dal Dl 3/2020 - trova spazio nella sezione Detrazioni e crediti, al punto 368. Per quanto riguarda il trattamento integrativo, previsto dallo stesso decreto legge, vanno compilati i punti da 400 a 410. Nella sezione dedicata agli Altri dati è stato aggiunto il punto 476, riservato al premio erogato ai lavoratori dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa nel mese di marzo 2020, come previsto dall'articolo 63, del Dl 18/2020.Nella stessa sezione, le caselle 478-479-480 sono destinate ad accogliere i dati riferiti alla spettanza del bonus Irpef/trattamento integrativo, nel caso dell'applicazione della clausola di salvaguardia introdotta dall'articolo 128, del Dl 34/2020.

I controlli prima dell’invio

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