Trattenuta mancato preavviso TFR già erogato
Tutti i CCNL disciplinano il preavviso prevedendo che il mancato rispetto del termine da parte del lavoratore oppure del datore di lavoro comporta l'obbligo di versare all'altra parte una indennità corrispondente alla retribuzione dovuta per il periodo di preavviso. La quantificazione dell’indennità è computata sulla base della retribuzione percepita dal dipendente al momento del recesso e viene quantificata sulla base degli emolumenti a carattere continuativo. Tra questi concorrono anche i ratei delle mensilità aggiuntive e degli altri elementi retributivi corrisposti con periodicità basata su più mensilità. Premettendo che l’indennità di preavviso va riconosciuta anche al dipendente che si dimette per giusta causa e con effetto immediato, essendogli preclusa la facoltà di richiesta risarcimento, per il computo dell’indennità dovrà tenersi conto della onnicomprensività degli elementi retributivi che costituiscono la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati all'effettiva prestazione lavorativa, escludendo le somme occasionali. Nel caso in esame, tenendo conto dei termini prescrizionali, il datore di lavoro potrà addebitare l’indennità di mancato preavviso al dipendente anche successivamente alla liquidazione dell’ultimo cedolino contenente i ratei ed il TFR. Tecnicamente dovrà essere effettuato un passaggio del TFR da “liquidazione finale” a “liquidazione in acconto” ed in questo modo verranno allineati i progressivi fiscali relativi ai dati retributivi ed a quelli di fine rapporto producendo in tal modo una CU perfetta. Da un punto di vista contributivo andrà inviato l’uniemens relativo alla mensilità di addebito dell’indennità di preavviso conguagliando in tal modo l’imponibile previdenziale. Chiaramente il cedolino avrà importo negativo maturando un credito del datore di lavoro verso l’ex dipendente.