L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Malattia in prova e licenziamento

di Alberto Bosco

La domanda

Il 16 settembre è stato comunicato al dipendente il mancato superamento del periodo di prova con ultimo giorno lavorativo il 19 settembre. Il dipendente comunica il 19.09 l’inizio dello stato di malattia dal 17.09 fino al 19.09 e la continuazione al 09.10(due certificati). Il licenziamento ha effetto dal 19.09 e quindi non si corrisponde l’indennità di malattia oppure il rapporto continua fino al 09.10?

In questo caso, a differenza di quanto avviene nel caso di malattia insorta durante il periodo di prova, che comporta la prosecuzione del rapporto sino alla fine della malattia (cfr. Cass. 25 settembre 2015, n. 19043), può ritenersi che il rapporto cessi in coincidenza con l’ultimo giorno previsto di lavoro, ossia il 19 settembre, dato che il recesso era già stato intimato con riferimento a tale data, e stante anche la speciale natura del rapporto durante la prova: con riferimento al recesso per giustificato motivo Cass. 10 ottobre 2013, n. 23063, ha per esempio affermato che è irrilevante l'insorgenza dello stato morboso nel corso del preavviso. La fattispecie presenta comunque margini di incertezza (non essendoci peraltro noto se il contratto collettivo preveda qualche clausola particolare), per tale ragione potrebbe essere opportuno scegliere la condotta più prudente e attendere la fine della malattia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©