Lavoro notturno della lavoratrice madre
Prima di rispondere occorre chiarire bene quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il quale da un lato prevede il divieto (assoluto) di adibizione al lavoro notturno per il datore di lavoro, e dall’altro il non obbligo del prestatore subordinato a prestarlo. E quindi, è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Invece, non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; c) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il 12 anno di età o, in alternativa e alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa; d) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In relazione alla nascita di 2 o più gemelli, la norma non prevede alcun raddoppio del periodo che quindi resta fermo alla misure di cui sopra.