Addizionali Irpef e incapienza delle retribuzioni
Le addizionali all'irpef relative ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono determinate dai sostituti d'imposta applicando gli articoli 23 e 29 del DPR n. 600/73. Il conteggio operato in occasione delle operazioni di conguaglio produce effetti, in forma rateizzata, nell’anno di imposta successivo a quello a cui si riferiscono ovvero, in unica soluzione, all’atto della risoluzione del rapporto. Ex articolo 23 del DPR n. 600/73, la regola generale in caso di incapienza delle retribuzioni impone al sostituto di comunicare gli importi residui dovuti. A nostro giudizio, grava in capo al datore di lavoro distinguere l’importo totale dovuto tra: 1) importo rateizzato relativo alle addizionali (comunale e regionale) computate per l’anno precedente, non ancora trattenute né versate benchè certificate; 2) addizionali calcolate per l’anno di cessazione del rapporto di lavoro. Benché il caso non sia normato, appare funzionale al processo dichiarativo connesso alla certificazione potenzialmente già rilasciata e trasmessa all'Agenzia delle Entrate, imputare al periodo d'imposta precedente le ritenute parziali eventualmente trattenute in occasione della risoluzione del rapporto. Come chiarito con la circolare n. 98/E/2000 al paragrafo 6.1.3 in mancanza di una specifica disciplina, valgono i principi generali in materia di determinazione, prelievo e versamento delle ritenute IRPEF. La stessa risoluzione affronta il tema dell'incapienza ma non offre una specifica soluzione. Si ritiene, pertanto che le addizionali riferite all’anno che precede il rapporto di lavoro ed oggetto di certificazione debbano essere autonomamente versate dal sostituito in ragione del fatto che tali somme sono entrate nei conteggi relativi alla dichiarazione fiscale del relativo periodo. Pur non esistendo un termine entro il quale versare, si ritiene che esso coincida con il 16 del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, richiamando la sostanza della norma recata dall’articolo 50 del D.Lgs. n. 446/97. Si ritiene che le somme non trattenute in sede di conguaglio per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro potrebbero essere non evidenziate in sede di certificazione unica, indicando in via esplicita l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. In generale e ad esclusivo uso del sostituto, si sottolinea che la norma, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, impone la mera trattenuta in unica soluzione. ove la retribuzione non sia capiente e, conseguentemente, la trattenuta non sia possibile si ritiene corretta la mancata evidenza nella Certificazione Unica con l'annotazione dell'obbligo di dichiarazione.