Contrattazione

Rinnovato il Ccnl per il settore occhiali

di Rossella Quintavalle

Con l'ipotesi di accordo del 19 luglio, si è assistito al rinnovo dell'accordo stipulato in data 9 novembre 2013 e scaduto il 31 dicembre 2015 per il settore occhiali e occhialeria. Anfao-Confindustria e i sindacati del settore Filctem Cgil, Femca Cisl, UiltecUil, hanno concordato di rinnovare il contratto con decorrenza 1° gennaio 2016 e scadenza 31 dicembre 2018 fatte salve differenti decorrenze per singoli istituti specificamente indicate. I sottoscrittori, nel riconoscere il delicato momento economico che sta attraversando il nostro paese, reputano essenziale il coinvolgimento dei lavoratori al fine del raggiungimento di una maggiore competitività sul mercato, demandando all'Osservatorio Nazionale, unitamente all'Ente Bilaterale Occhiali (EBO), il compito di concordare iniziative finalizzate ad una sempre più lineare gestione delle problematiche.

In relazione agli aumenti contrattuali si è concordato un aumento a regime di 79 euro al quarto livello, da erogare in tre tranche:
-59,25 euro dal 1° gennaio 2017;
-13,04 euro dal 1° maggio 2017;
-6,72 euro dal 1 febbraio 2018.

Modifiche sono state apportate ad alcuni Istituti del CCNL, aggiornati alla luce delle nuove normative.

Contratto di lavoro part-time
Nonostante rimanga fermo il limite complessivo dell'8% del personale in forza a tempo indeterminato entro il quale le aziende possono assumere personale con contratto di lavoro a tempo parziale (limite superabile con il consenso dell'azienda e del lavoratore), vengono specificatamente indicati i casi in cui le aziende possono accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale: patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori, casi di assistenza di persona convivente con inabilità al lavoro con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, c. 3 della legge 104/92 con necessità di assistenza continua.
Al contratto di lavoro a tempo parziale (orizzontale-verticale e misto) possono essere apposte le clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o alla variazione in aumento dell'orario.

Contratto a tempo determinato
Dopo aver eliminato le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo secondo le quali era possibile stipulare un contratto a termine, adeguando la disciplina alla nuove regole dettate dal legislatore, le parti prevedono un tetto massimo omni comprensivo di utilizzo al 25% medio su base annua, del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione; ai fini del raggiungimento di tale percentuale, che può essere elevata con accordo aziendale, deve essere considerata anche la percentuale di contratti di somministrazione a tempo determinato.
Per ciò che riguarda la disciplina del contratto di somministrazione a tempo determinato, altresì, la percentuale massima di lavoratori assumibili con tale modalità, da osservare nell'arco di 12 mesi, è elevata dall'8% al 10% e, in alternativa, è consentita la stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sino a 10 lavoratori (in precedenza 5), purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Tali lavoratori non sono computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di norme di leggi o contrattuali, fatta eccezione delle norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Previdenza complementare
Al fine di rafforzare il “welfare” contrattuale, le parti concordano di versare, a decorrere dal 1/7/2017, un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro dello 0,20% del minimo contrattuale conglobato, da destinare al Fondo di previdenza complementare (“Previmoda”) per il finanziamento di un'assicurazione in caso di premorienza ed invalidità. Sono esonerati dal versamento quei datori di lavoro che, in base ad un accordo o regolamento aziendale, abbiano già previsto un'analoga copertura a favore dei dipendenti.
Assistenza Sanitaria
Sempre a decorrere dal 1/7/2017 le parti intendono garantire un fondo di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale concordando di finanziare il fondo, da individuare entro il 30 settembre p.v. , con un contributo mensile a carico del datore di lavoro, di 8 euro. Il finanziamento non riguarderà i datori di lavoro che nel frattempo abbiano già previsto forme analoghe di assicurazione sanitaria integrativa con costi pari o superiori a quelli previsti in accordo dalle parti sottoscrittrici.

Permessi e Elemento perequativo
Viene concessa ai lavoratori una giornata in più di permesso retribuito in caso di malattia figlio di età non superiore ai 10 anni, da fruire anche a ore.
In assenza di contrattazione di secondo livello l'accordo prevede l'aumento dell'elemento perequativo, da erogare unitamente alla retribuzione di dicembre di ciascun anno, che passa dai 310 euro a 320 euro nel 2018.
Nell'intesa sottoscritta, che sarà sottoposta alle assemblee dei lavoratori per la definitiva approvazione, le parti si accordano di valutare l'opportunità di realizzare linee guida sulla contrattazione di secondo livello e di istituire un Testo Unico che regoli, fra l'altro, i diritti in maternità/paternità, congedi per gravi motivi familiari, la formazione professionale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©