Il nuovo Ispettorato Nazionale del lavoro ha il proprio Statuto
Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno scorso è stato pubblicato il Dpr n. 109 del 26 maggio 2016 che approva lo Statuto del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro secondo l'articolazione riportata nel regolamento, allegato al decreto stesso e di cui ne fa parte integrante.
Lo Statuto, emanato ai sensi dell'articolo 2, del Dlgs 14 settembre 2015, n. 149, secondo quest'ultima disposizione, avrebbe dovuto essere approvato entro il termine, seppure ordinatorio, dell'8 novembre dello scorso anno. Si marcia dunque con un ritardo di oltre sette mesi.
Tuttavia, lo Statuto non rende ancora operativo il nuovo organismo in quanto occorre attendere l'emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 5, comma 1, del citato Dlgs n. 149/2015, il quale, seppure se ne conosce da tempo il relativo schema, non è stato ancora approvato.
L'attesa per l'operatività del nuovo ente sarà ancora più lunga in quanto, ai sensi dell'articolo 10 sempre del decreto legislativo, dovranno esse emanati i decreti di riorganizzazione dello stesso ministero del Lavoro, nonché dell'Inps e dell'Inail, interessati alla nuova ispezione.
Da ultimo lo stesso Ministero, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, dovrà provvedere alla nomina di un Comitato operativo perché provveda alla elaborazione di un piano operativo finalizzato a consentire la progressiva funzionalità dell'Ispettorato, garantendo il mantenimento degli standard qualitativi e di rendimento dell'attività di vigilanza, fin'ora svolta dallo stesso Ministero attraverso le attuali Direzioni territoriali, nonché dai servizi di vigilanza dell'Inps e dell'Inail.
Il nuovo Ispettorato, secondo lo Statuto in esame, sarà dotato di autonomia organizzativa e contabile e sarà sottoposto alla vigilanza del ministero del Lavoro, nonché al controllo della Corte dei conti.
L'Ispettorato svolgerà le attività ispettive attualmente esercitate dal ministero del Lavoro, attraverso le Direzioni territoriali, dall'Inps e dall'Inail.
Esse, per rinvio dell'articolo 2 dello Statuto all'articolo 2 del decreto istitutivo n. 149/2015, riguardano la materia del lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la contribuzione e l'assicurazione obbligatoria, nonché la vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, negli ambiti per i quali già si riconosce la competenza al personale ispettivo del ministero del Lavoro. Si fa qui riferimento a quanto, da ultimo, stabilito dall'articolo 13 del Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 (TU sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) che individua tale competenza nel settore delle costruzioni edili ed affini, nei lavori con uso dei cassoni ad aria compressa e lavori subacquei, negli impianti ferroviari, nei lavori con esposizione alle radiazioni ionizzanti. Sono altresì inclusi gli accertamenti sul riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, sull'esposizione al rischio nelle malattie professionali e sulle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi.
In merito all'organizzazione dell'ispettorato, che avrà naturalmente sede in Roma, lo Statuto individua nel Direttore, quale figura di vertice, nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori gli organi centrali. Vengono altresì individuati i rispettivi compiti, funzioni e poteri.
L'articolo 10 dello Statuto stabilisce poi che il direttore stipuli con il ministro del Lavoro una convenzione, compresa in un arco temporale non superiore a tre anni, che definisca gli obiettivi attribuito al nuovo ente, ferma restando la facoltà da parte di quest'ultimo, di indicare eventuali specifiche attività da intraprendere. La convenzione dovrà fare particolare riferimento all'attività di contrasto al lavoro nero e irregolare, fermo restando che su iniziativa del ministro la convenzione potrà essere oggetto di modifica anche prima della scadenza dei termini stabiliti per la verifica degli obiettivi.