Pensioni: chiarimenti Inps sulla revoca delle prestazioni collegate al reddito 2012 e 2013
Sono state ricostituite a livello centrale, le pensioni per le quali alla data dell'elaborazione i redditi degli anni 2012 e 2013 non risultavano rientrati. Lo ha comunicato l'Istituto di previdenza sociale con messaggio 30 agosto 2016, n. 3446.
In particolare, ai fini della lavorazione in questione sono state esaminate tutte le prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 e 2013 effettivamente corrisposte non essendo pervenuti i redditi, sono state revocate.
I trattamenti di famiglia non sono interessati dall'applicazione della revoca.
L'INPS spiega che l'anno di reddito 2012 incide sul diritto e sulla misura delle prestazioni per il periodo 1° gennaio 2013- 31 dicembre 2013. Per le prime concessioni di prestazioni collegate al reddito, il reddito viene utilizzato per l'intero anno 2012 (1° gennaio – 31 dicembre 2012) e per l'anno successivo (1° gennaio -31 dicembre 2013). Per l'incumulabilità con i redditi da lavoro, il reddito 2012 incide per le prestazioni corrisposte nel 2012. Invece, l'anno reddito 2013 incide sul diritto e sulla misura delle prestazioni per il periodo 1° gennaio 2014- 31 dicembre 2014. Per le prime concessioni di prestazioni collegate al reddito, il reddito viene utilizzato per l'intero anno 2013 (1° gennaio – 31 dicembre 2013) e per l'anno successivo (1° gennaio -31 dicembre 2014). Per l'incumulabilità con i redditi da lavoro, il reddito 2013 incide per le prestazioni corrisposte nel 2013.
Ai titolari delle prestazioni revocate con riferimento all'anno 2012 e/o 2013 e sospese con riferimento agli anni successivi, viene inviata apposita comunicazione.
L'ultima data utile per la presentazione delle dichiarazioni reddituali da parte dei pensionati inadempienti è fissata al 14 ottobre 2016 sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013. Se entro il termine stabilito viene resa la dichiarazione e ricostituita la posizione la prestazione collegata al reddito delle pensioni dei fondi speciali viene ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso; per tutte le prestazioni oggetto della ricostituzione centrale viene generato il conguaglio a credito che deve essere gestito in compensazione del debito. Nei casi in cui per gli anni successivi a quelli omessi non risulti presentata alcuna dichiarazione reddituale, l'informazione della sospensione, memorizzata per l'anno effettivamente non dichiarato, è stata proiettata anche per gli anni successivi.
Nel orso del mese di settembre sarà effettuata la lavorazione della campagna RED2015 relativa ai redditi dell'anno 2014 trasmessi sia dai cittadini, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, sia tramite l'Agenzia delle Entrate.