Adempimenti

Istruzioni operative per accedere al Fondo di solidarietà del Trentino

di Luca Vichi

Con la circolare n. 197 dell'11 novembre 2016 l'Inps fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili per la gestione del Fondo di solidarietà del Trentino di cui al Dl n. 96077/2016.
Come si ricorderà tale disposizione, entrata in vigore il 18 agosto 2016, costituisce il recepimento normativo dell'accordo collettivo provinciale stipulato il 21 dicembre 2015 tra Confindustria Trento, Confcommercio Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione Albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni, Cgil, Cisl e Uil.

Finalità
La finalità del Fondo di solidarietà del Trentino è quella di assicurare ai lavoratori di datori di lavoro:
• non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale ex articoli 26 e 27 del Dlgs n. 148/2015;
• che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate in provincia di Trento;
• indipendentemente dal requisito dimensionale
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa nonché nei casi di processi di agevolazione all'esodo.

Prestazioni
Ai sensi dell'articolo 5 del DI n. 96077/2016 il fondo è chiamato ad assicurare le seguenti prestazioni:
• un assegno ordinario in favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
• un assegno straordinario per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
• il finanziamento di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.

Finanziamento
Le prestazioni del fondo sono finanziate dai contributi di seguito elencati a cui risultano applicabili le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi:
• contributo ordinario dello 0,45%o (di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,15% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti. Tale contributo è dovuto dal mese di agosto 2016;
• contributo addizionale del 4% (8% in caso di superamento di 13 settimane nel biennio) dovuto in caso di ricorso all'assegno ordinario del fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro;
• contributo straordinario per finanziamento prestazioni di assegno straordinario

Adempimenti
I datori di lavoro che abbiano le caratteristiche per la partecipazione al fondo devono trasmettere all'Inps, tramite Cassetto Previdenziale, una dichiarazione di responsabilità in ordine all'esistenza del requisito occupazionale utilizzando l'apposito Modello SC89 messo a disposizione dall'Istituto.
La circolare chiarisce che tale richiesta va presentata:
• in sede di avvio del fondo, entro 20 giorni dalla pubblicazione della circolare in commento. Il requisito occupazionale va verificato in questo caso con riferimento al mese di luglio 2016;
• a regime, nel mese di gennaio. Il requisito occupazionale va verificato in questo caso con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.

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