Contrattazione

Contratto collettivo nazionale Terziario Confesercenti, verifica assistenza sanitaria sul cedolino di agosto 2016

di Cristian Callegaro

Tra le altre verifiche, sui cedolini del mese di agosto 2016, in questi giorni in fase di elaborazione, occorre verificare la corretta applicazione delle regole che riguardano l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori cui viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi (Confesercenti).

Il recente rinnovo contrattuale datato 12 luglio 2016 ha previsto, infatti, in materia alcune novità, alla luce delle quali la nuova regolamentazione applicabile dalla retribuzione di agosto 2016 risulta essere la seguente.

Fondo Aster (operai e impiegati)
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale, ad esclusione dei quadri.
Il Fondo è finanziato - con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento - tramite un contributo obbligatorio a carico dell'azienda, per ogni lavoratore iscritto, pari a:
- euro 10,00 mensili a carico del datore di lavoro;
- euro 2,00 mensili a carico del lavoratore;
- euro 30,00 una tantum a carico delle aziende che iscrivano per la prima volta i lavoratori al fondo.

Dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo 12 luglio 2016 (retribuzione di agosto 2016), l'azienda che ometta il versamento al fondo dei contributi a suo carico è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 16,00 euro, per 14 mensilità. Tale elemento retributivo rientra nella retribuzione di fatto.

Cassa Hygeia (Quadri)
I datori di lavoro devono assolvere all'adempimento di assistenza sanitaria integrativa dei quadri tramite il versamento di una contribuzione alla Hygeia mutua sanitaria.
La contribuzione annua a favore della Cassa ammonta ad:
- euro 350,00 annui a carico azienda;
- euro 56,00 annui a carico del quadro.

Gli importi comprendono il contributo per la promozione dell'assistenza sanitaria integrativa.

Dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo 12 luglio 2016 (retribuzione di agosto 2016), l'azienda che ometta il versamento alla cassa del contributo a suo carico è tenuta ad erogare al quadro un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 37,00 euro, per 14 mensilità. Tale elemento retributivo rientra nella retribuzione di fatto.

Dal mese di dicembre 2017, i quadri dovranno essere iscritti alla Cassa Qu.A.S., previa armonizzazione statutaria da effettuarsi entro il mese di giugno 2017.

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