L'esperto rispondeContrattazione

Trasferta o trasfertismo

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di Callegaro Cristian

La domanda

Si chiede se per i lavoratori (cosidetti trasfertisti) che eseguono lavori di palificazione, stesura fili o cavi linee elettriche, telefoniche, telegrafiche , teleferiche e simili, di cui all'art 7 del ccnl metalmeccanica pmi , sia possibile applicare alternativamente il trattamento di trasferta oppure la maggiorazione del 30% dei minini contrattuali. Inoltre nel caso fosse possibile applicare la sola maggiorazione del 30%, si chiede se la maggiorazione stessa comprende anche il trattamento di vitto e alloggio. Infine quale trattamento contributivo/fiscale applicare nel caso di contestuale applicazione sia della maggiorazione che del rimborso di vitto e alloggio.

L’articolo 7 (Trasferte) del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti (Confapi) stabilisce – al punto XI – che la disciplina dello stesso articolo non si applica ai lavoratori “che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro opera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili”. Appare evidente che a detti lavoratori non si applichi la disciplina della trasferta, dovendosi invece applicare quella dei trasfertisti. Ai lavoratori qualificati come trasfertisti compete il minimo di paga base contrattuale, al netto dell’ex indennità di contingenza, maggiorati del 30 per cento. Si ritiene che tale maggiorazione sia funzionale a coprire ogni disagio e incombenza di natura economica nello svolgimento dell’attività lavorativa, salvo l’applicazione di condizioni più favorevoli al lavoratore. Ai lavoratori dovranno invece essere rimborsate autonomamente le eventuali spese di trasporto con mezzi autorizzati. Laddove, invece, i lavoratori siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori predetti e presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri dell’azienda, agli stessi si dovrà applicare la disciplina della trasferta. Vale la pena ricordare che, ai sensi dell’articolo 51 comma 6 del D.P.R. n. 917/1986, le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi (cosiddetti trasfertisti), anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Sono "trasfertisti", ai fini dell'applicazione dell'esenzione in oggetto, tutti quei lavoratori ai quali viene contrattualmente attribuita una indennità, chiamata o meno di trasferta, ovvero una maggiorazione di retribuzione, per tutti i giorni retribuiti, senza distinguere se il dipendente si sia o meno recato effettivamente in trasferta.

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