Contenzioso

Contributi previdenziali, il valore probatorio dell’estratto di ruolo

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di Silvano Imbriaci

La questione affrontata dalla sentenza della Cassazione n. 11794 del 9 giugno 2016 riguarda l'idoneità dell'estratto di ruolo a dimostrare la pretesa impositiva portata in cartelle di pagamento notificate al contribuente, delle quali sia contestata non solo la notifica ma anche la inesistenza e/o nullità.

Nel caso di specie erano state notificate alcune intimazioni di pagamento in ordine al mancato versamento di tributi e contributi previdenziali già oggetto di cartelle di pagamento che si erano consolidate (non opposte) in anni precedenti.

Si discute della questione se la semplice allegazione, da parte del concessionario, degli estratti di ruolo costituisca elemento di prova sufficiente a dimostrare in giudizio la natura del credito come incardinato nelle cartelle di pagamento all'origine delle intimazioni.

Secondo la tesi sostenuta dal contribuente, l'estratto di ruolo non ha forza probatoria proprio per la sua natura di estratto, ossia di comunicazione riassuntiva e selettiva dei dati indicati nella cartella. In altre parole, nell'estratto di ruolo sarebbero contenuti i soli dati della cartella che, in modo assolutamente discrezionale, l'amministrazione intende riportare.

La tesi opposta, seguita dalla Cassazione, muove dal presupposto che il ruolo esattoriale costituisce titolo esecutivo di formazione stragiudiziale ex articolo 49 del Dpr n. 602/1973. La cartella di pagamento costuituisce la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte e l'estratto di ruolo non è altro che la riproduzione fedele e integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale. Deve dunque essere completo, nel senso che deve contenere tutti gli elementi essenziali per consentire al contribuente di identificare il tipo di pretesa (tributaria, contributiva, o di altro tipo). Deve quindi consentire l'individuazione corretta del contribuente, delle partite creditorie iscritte a ruolo, così come deve contenere il numero della cartella di pagamento, l'importo dovuto al netto di eventuali versamenti intervenuti, le somme accessorie, e, soprattutto, i dati che si riferiscono al tributo/contributo: anno, gestione, anno d’iscrizione a ruolo, data di esecutività, estremi della notifica della cartella di pagamento. Questa serie di informazioni rendono l'estratto di ruolo un documento completo, e quando è munito dell'attestazione di conformità all'originale resa dall'amministrazione, costituisce prova del credito ai sensi dell'art. 2718 del codice civile

L'equivoco su cui si basa la tesi negativa è quello di considerare l'estratto del ruolo come una sintesi, come un “estratto” in senso non tecnico. Esso invece costituisce la riproduzione fedele di quella parte di ruolo che si riferisce alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti del contribuente con la cartella che gli è stata notificata. Dunque costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito.

La portata della decisione deve estendersi non solo ai giudizi tributari, ma anche a quelli che attengono al recupero di contributi previdenziali, quando siano stati effettuati atti di intimazione da parte dell'agente della riscossione, in presenza di un atto impositivo di riferimento notificato, anche se in questo caso non è più la la cartella di pagamento, quanto l'avviso di addebito. Come è noto, infatti, il Dl n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) ha introdotto questo nuovo sistema di recupero dei crediti Inps superando la cartella esattoriale e introducendo l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, quale atto che, dopo l'invio di un avviso bonario, è formato direttamente dall'ente previdenziale e notificato al debitore in via autonoma (la ratio della riforma sta proprio nella volontà di accelerare e semplificare le attività di recupero). In difetto di pagamento nei 60 giorni successivi alla notifica, e in mancanza di opposizione (nel termine di 40 giorni), potrà essere iniziata l'attività di recupero affidata all'agente della riscossione. È la stessa norma istitutiva di questo nuovo strumento (articolo 30 del Dl n. 78/2010, comma 14) ad affermare che i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'Inps al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento

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