Contrattazione

Nuove regole per la malattia dei dirigenti del settore terziario

di Cristian Callegaro

Con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende commerciali sono state introdotte alcune novità in materia di malattia.

È importante evidenziare come per i dirigenti che si trovavano in malattia alla data del rinnovo del ccnl (21 luglio 2016) tali novità diventano efficaci a decorrere da oggi, 15 settembre 2016.

Riepilogando le novità introdotte dall'accordo, le parti hanno convenuto di modificare i termini relativi al periodo di comporto di malattia, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a mantenere in essere il rapporto di lavoro e a corrispondere al dirigente l'intera retribuzione. Innanzitutto, si è stabilito di introdurre il calcolo in giorni, piuttosto che in mesi, specificando che la verifica del superamento del periodo di comporto debba essere effettuata sull'anno solare, cioè andando a ritroso di 365 giorni rispetto all'ultimo evento morboso.

Dal 21 luglio 2016, inoltre, il periodo di comporto ordinario è di 240 giorni, corrispondenti ad 8 mesi, mentre la precedente formulazione del contratto collettivo nazionale prevedeva un periodo di 12 mesi.

Il nuovo periodo di comporto ordinario può tuttavia essere prolungato – in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita – fino ad ulteriori 180 giorni, estendendo la precedente tutela fino ad arrivare ad un periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro con corresponsione dell'intera retribuzione di 14 mesi.

Per usufruire del prolungamento del periodo di comporto, è necessario che il dirigente inoltri specifica richiesta al datore di lavoro, con raccomandata A/R, firmando una espressa accettazione delle condizioni stabilite all'articolo 18 bis del c.c.n.l., con riferimento all'obbligo di presentare periodicamente documentazione medica rilasciata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale.

Manageritalia osserva che le altre previsioni in materia di malattia non sono state modificate, pertanto permane il diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, fino ad un massimo di 6 mesi, se al termine del periodo di comporto (ordinario o prolungato) dovesse perdurare lo stato di malattia.

Sono inoltre confermate le tutele previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto (o al termine dell'eventuale periodo di aspettativa), ovvero il diritto a ricevere una indennità pari a quella prevista per il preavviso in caso di licenziamento, sia nel caso di cessazione su iniziativa del datore di lavoro (licenziamento), sia nel caso in cui sia il dirigente a rassegnare le dimissioni.

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