L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Derogabilità periodo di prova

di Paolo Rossi

La domanda

Si chiede con il presente quesito se per un dipendente assunto sotto qualsiasi CCNL e con qualsiasi livello che preveda un periodo di prova, ad esempio di 30 giorni, sia possibile derogare, tramite accordo scritto tra le parti, al suddetto periodo e quindi portarlo a 60 giorni, restando sempre e comunque nel limite legale dei 6 mesi. In attesa di riscontro, saluto cordialemente

L’articolo 2096 del codice civile, recante “Assunzione in prova”, non fissa né la durata minima né la durata massima del periodo di prova. Sul tema, dunque, bisogna necessariamente riferirsi alla legge speciale e agli orientamenti giurisprudenziali. Con riferimento alle fonti legislative, sono ancora applicabili le disposizioni dell’art. 4 del Regio Decreto Legge 13/11/1924, n.1825, in combinato disposto con l’art. 10 della Legge 15/07/1966, n. 604. A mente di tali norme, il periodo di prova non può in nessun caso superare le seguenti durate: - 3 mesi, per tutte le categorie di impiegati diverse dagli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti; - 6 mesi per tutti gli altri lavoratori, ivi compresi gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti. Con riguardo alle fonti giurisprudenziali, la posizione consolidatasi al livello della Corte di Cassazione è quella che ritiene applicabile il rigido criterio di gerarchia verso l’alto tra contratto collettivo e contratto individuale, ponendo quest’ultimo in condizioni di inferiorità rispetto al primo ogni qualvolta l’accordo individuale tenti di introdurre clausole peggiorative per il lavoratore subordinato (cfr. Cass. 3 luglio 2015, n. 13699). Sullo stesso tenore – benché non sia certamente l’unica – la sentenza della Corte di Cassazione 13 ottobre 2000, n. 13700, laddove viene precisato che con riferimento al patto di prova inserito nel contratto di lavoro, per il quale l'ordinamento – per evidenti ragioni antifrodatorie – prescrive non solo la forma scritta, ma anche la predeterminazione della durata, entro limiti massimi, gli spazi di autonomia negoziale sono limitati, proprio per una valutazione "a priori" del carattere sfavorevole del rapporto in prova per il lavoratore. In tema di periodo di prova, dunque, la disciplina del contratto collettivo prevale su quella del contratto individuale nel caso in cui quest’ultimo preveda un periodo di prova più lungo di quello previsto nel contratto collettivo.

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