Bonus Sud: le Faq dei Consulenti del Lavoro si aggiornano
In data 13 giugno 2017 sono state aggiornate nuovamente le Faq elaborate dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro in merito alla gestione del bonus assunzione Sud.
L'occasione dell'aggiornamento è stato un nuovo chiarimento pervenuto su di uno specifico caso: in particolare è stato chiesto se il datore può fruire del beneficio per la trasformazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una lavoratrice con più di 24 anni, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di prenotazione delle somme richieste, avvenuta già prima della trasformazione, e successiva autorizzazione ad operare con lo sgravio.
La fattispecie è ben chiarita nel quesito ove sono forniti i dati rilevanti ai fini del parere ed in particolare che:
1. la lavoratrice ha un'età superiore ai ventiquattro anni ed è assunta con contratto a tempo determinato dal 6 maggio 2014;
2. il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato in data 1 maggio 2017 (periodo di lavoro pari a 2 anni e 360 giorni circa);
3.la richiesta di prenotazione del Bonus (prima della trasformazione) è stata regolarmente accolta;
4. l’istanza è stata confermata con autorizzazione ad operare lo sgravio.
In merito al predetto quesito la Fondazione Studi conferma che per le trasformazioni a tempo indeterminato il bonus sud può essere legittimamente fruito se il soggetto, avente un'età uguale o superiore a 25 anni, alla data della medesima trasformazione sia «privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi». In particolare, nella fattispecie sopra riportata, il bonus è stato riconosciuto dalle procedure telematiche in quanto il suddetto requisito non viene accertato in tempo reale ma è autodichiarato dal datore di lavoro, sotto la sua responsabilità. Si precisa, infatti, che il datore di lavoro, all'atto di invio della richiesta telematica di riconoscimento dell'agevolazione, dichiara che la stessa riguarda:
• un lavoratore disoccupato;
• che non abbia avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro (ad esclusione delle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato)
• che, se di almeno 25 anni di età, sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 20 marzo 2013.
Pertanto, se il datore di lavoro è già a conoscenza del fatto che il lavoratore non è in possesso di tutti i requisiti richiesti, deve astenersi dalla fruizione dell'agevolazione, che, altrimenti verrà recuperata ex post mediante i futuri controlli.