Rivalutate le prestazioni economiche per danno biologico
L'Inail, con Determinazione del Presidente, n. 246 del 22 maggio 2017, rende nota la rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico, la quale ha decorrenza 1° luglio 2017.
Il danno biologico è l'indennizzo riconosciuto e pagato al lavoratore che, a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ha subito una lesione tale da determinare un'invalidità temporanea o una menomazione permanente della capacità fisica. L'indennizzo per danno biologico è disciplinato dal dlgs n. 38/2000, il quale, all'articolo 13, lo definisce come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Il relativo indennizzo, inoltre, prescinde dalla capacità di produzione di reddito del soggetto leso.
Con la Determina n. 246/2017 si sancisce la conferma, con decorrenza 1° luglio 2017, degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2016. È utile richiamare, a questo proposito, la Legge di Stabilità 2016, la quale ha previsto che, con effetto dall'anno 2016, e con decorrenza 1° luglio 2016, si procede alla rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail, ad opera del ministero del Lavoro, in virtù della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat rispetto all'anno precedente. La legge n. 208/2015 ha disposto altresì che la variazione della percentuale di adeguamento non può essere inferiore a zero.
La misura dell'indennizzo per danno biologico varia a seconda della percentuale di menomazione (più è grave la lesione, maggiore è l'indennizzo per danno biologico; più il lavoratore è anziano, minore è l'indennizzo). Occorre prendere a riferimento la tabella menomazioni calcolo danno biologico Inail, prevista dal dlgs n. 38/2000, che riporta le percentuali di menomazione:
- menomazione minore del 6%: nessun indennizzo per danno biologico (in franchigia), nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali;
- menomazione uguale o maggiore del 6% e minore del 16%: indennizzo del danno biologico in capitale più indennizzo per conseguenze patrimoniali;
- menomazione uguale o maggiore del 16%: indennizzo del danno biologico in rendita più indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali.
I criteri per la quantificazione del danno biologico sono i seguenti:
• danno biologico fino al 6%: si applica solo la franchigia;
• danno biologico tra il 6% e 15%: il danno si differenzia in base al sesso, all'età e al grado di menomazione;
• danno biologico tra il 16% e il 100%: al lavoratore viene riconosciuto indennizzo di rendita in relazione al grado di menomazione.