Rapporti di lavoro

Comunicazione all'Inail degli RLS e attuazione del SINP, criticità e regime sanzionatorio

di Mario Gallo

Uno degli adempimenti del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro che continua ancora a far discutere è l'obbligo della comunicazione all'INAIL del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per sicurezza (RLS), introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 18, c.1, lett. aa), del D.Lgs. n.81/2008; si tratta, invero, di un dovere specifico che è ritornato nuovamente sotto i riflettori per alcune criticità irrisolte dopo la pubblicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e P.S. 6 febbraio 2018, n. 14, con il quale è stata costituita la commissione che dovrà buttare giù le basi del nuovo Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) previsto dall'art. 8 dello stesso decreto.

In merito alla comunicazione in questione, infatti, regnano ancora molti dubbi legati soprattutto al campo di applicazione, il termine di presentazione, l'obbligatorietà della comunicazione anche dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST) e l'istituto che è possibile utilizzare per sanare l'omessa presentazione.
Tali criticità, come vedremo, derivano da una formulazione del citato art. 18, c.1, lett. aa), che appare molto generale e che si spera siano definitivamente risolte a breve in occasione della regolamentazione operativa dei dati che dovranno confluire nel SINP.

Obbligo di comunicazione e campo di applicazione.
L'art. 18, c.1, lett. aa), stabilisce, infatti, che il datore di lavoro e i dirigenti, secondo le attribuzioni e competenze a essi conferite, sono tenuti a presentare per via telematica tale comunicazione all'INAIL, nonché per il suo tramite al SINP, in caso di “..... nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.

La ratio di tale disposizione è quella di effettuare un monitoraggio sulla presenza degli RLS all'interno delle imprese e enti; quindi anche tali dati andranno a confluire nel SINP, ossia la nascente banca dati nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro regolata con D.M. Lavoro e P.S. - Salute 25 maggio 2016, n. 183, oltre che dal già citato Decreto n.14/2018.
L'adempimento in questione interessa, quindi, tutte le imprese, sia esse individuali che costituite in forma di società, i professionisti, gli enti pubblici, nonché gli enti non aventi scopo di lucro come, per esempio, le associazioni sindacali, le ONLUS, gli enti sacri, etc. i cui è stato eletto o designato un RLS; si osservi, inoltre, che riguarda sia le aziende assicurate (quindi in possesso di PAT) e quelle non assicurate presso l'INAIL.

In particolare per queste ultime il titolare dovrà registrarsi al portale INAIL con il proprio codice fiscale come utente generico e per poter comunicare i nominativi degli RLS dovrà censire la propria ditta tramite la funzione “Ditte non INAIL” – “Anagrafica” (nuova ditta) compilando la maschera con tutti i dati richiesti; successivamente sarà attribuito un codice pin che permetterà di presentare la comunicazione tramite l'applicativo
“Comunicazione RLS – Dichiarazione RLS” disponibile sul sito ufficiale www.inail.it.
Da ricordare, poi, che dal 15 febbraio 2014 la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica (Cfr. Circolare Inail 11/2014); solo qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non risulta possibile inserirla on line il titolare dovrà servirsi della modulistica presente sul sito INAIL e inviarla tramite PEC.

Il caso della nomina dell'RLST.
L'art. 18, c.1, lett. aa), definisce, pertanto, un obbligo di comunicazione all'Istituto assicuratore che, invero, è bene sottolineare non appare però circoscritto ai soli casi di elezione o designazione del RLS (interno e/o appartenente alle rappresentanze sindacali), ma anche a quelli in cui in assenza di un RLS eletto o designato dai lavoratori sia stato attribuito un RLST; l'INAIL, tuttavia, nella già citata circolare n. 43/2009, ha precisato che “Per quanto concerne la comunicazione degli RLST l'Istituto provvederà, come di consueto, a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali”.
La circolare n.43/2009, pertanto, al momento prevede un esonero dall'obbligo della comunicazione in oggetto gli RLST; per altro lo stesso Istituto assicuratore nelle FAQ “Cosa stai cercando? Le risposte alle domande più frequenti” presenti sul proprio sito precisa anche che “Il datore di lavoro per far richiesta di un RLST.....si deve rivolgere e fare richiesta all'Organismo Paritetico ai sensi dell'art.48, comma 6, DLgs 81/08 e s.m.i. In tale caso non deve essere inviata nessuna comunicazione all'Inail: Il Decreto Lgs 81/2008 obbliga i Datori di Lavoro alla sola comunicazione dei RLS e non anche di quelli territoriali”.

La questione del termine di presentazione.
Altro profilo problematico che è stato sollevato riguarda il termine per la presentazione della comunicazione in questione; bisogna osservare che secondo la circolare n.43/2009 tale termine decorre in occasione di prima elezione o designazione del RLS; a dire il vero, però, premesso che il richiamato art.18, c.1, lett. aa), non stabilisce nessun termine per la presentazione della comunicazione, occorre rilevare che, ad avviso di chi scrive, questa indicazione appare alquanto imprecisa in quanto è evidente che l'obbligo in esame non può che decorrere non dalla data in cui l'elezione o designazione stessa è avvenuta ma da quella in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza.
Sul piano operativo, pertanto, anche in relazione agli altri obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008, è consigliabile fare apporre sul verbale di elezione anche una dichiarazione del RLS che attesti, a margine dello stesso, la data di consegna al datore di lavoro; tale principio appare, quindi, applicabile anche alle comunicazioni di nuove nomine o designazioni intervenute successivamente.

Regime sanzionatorio e sanatoria dell'illecito.
Resta, infine, da precisare che per quanto riguarda il regime sanzionatorio l'omessa presentazione della comunicazione dei nominativi degli RLS comporta un'ipotesi d'illecito amministrativo, punito con la sanzione pecuniaria da euro 54,80 ad euro 328,80 a carico del datore di lavoro o dirigente; l'accertamento della violazione, comunque, è di competenza dell'azienda sanitaria locale e degli altri organi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n.81/2008.
L'omissione, inoltre, è da ritenersi sanabile attraverso l'istituto della regolarizzazione amministrativa previsto dall'art. 301 – bis del D.Lgs. n.81/2008, pagando una somma pari alla misura minima prevista dalla legge e regolarizzando la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

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