Agevolazioni

Coinvolgimento paritetico, sgravi al via

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di Alessandro Rota Porta e Ornella Lacqua

Da questo mese di novembre è partita l’applicazione della “decontribuzione” sui premi di risultato, legata al coinvolgimento paritetico dei lavoratori: infatti, grazie alla circolare Inps 104/2018, i datori di lavoro dispongono delle istruzioni per poter fruire dei benefici.
È l’articolo 55 del Dl 50/2017 a disporre, a determinate condizioni, la possibilità di godere di un beneficio contributivo sui premi di risultato: questo consiste nella riduzione dell’aliquota contributiva Ivs a carico del datore di lavoro pari a venti punti percentuali, nell’esclusione della contribuzione a carico del dipendente, nella corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico, tenendo però conto che la quota del premio di risultato da decontribuire non può essere superiore a 800 euro.
La norma sulla decontribuzione richiama la necessità di coinvolgere pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro: ciò significa che gli schemi organizzativi nel flusso di lavoro devono essere mirati a motivare il personale e a coinvolgerlo attivamente nei processi di innovazione, escludendo che tale finalità possa attuarsi con forme di mera consultazione dei lavoratori.
Trattandosi di un beneficio contributivo, la fruizione è subordinata anche al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, vale a dire il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi.
Venendo agli aspetti operativi, il datore di lavoro deve esporre l'importo decontribuito nelle denunce mensili Uniemens, così come dettato dalla circolare Inps 104: il premio di risultato che beneficia della riduzione in esame - a partire dal flusso di competenza di novembre 2018 - va esposto in <DatiParticolari> nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec> diventando un imponibile distinto rispetto a quanto riportato nell'elemento <Imponibile>.
Nel nuovo campo <ContributoPremioRisDec> di <PremioRisDec><PremioRis><DatiParticolari> trova spazio la contribuzione dovuta sul premio. L’imponibile indicato nel nuovo elemento <ImponibilePremioRisDec>, come già detto, non deve superare l’importo di 800 euro per anno civile per lavoratore; l’eventuale importo eccedente si indica nel campo <Imponibile> di <DatiRetributivi> in quanto non fruisce della riduzione contributiva.
Per quanto riguarda il calcolo contributivo, il datore di lavoro deve tenere conto delle seguenti regole: applicare l’aliquota contributiva Ivs a suo carico ridotta di venti punti percentuali (azzerandola nel caso in cui fosse inferiore al 20%), calcolare le contribuzioni minori, non conteggiare le contribuzioni (Ivs e Cigs) a carico del lavoratore e applicare la contribuzione per i Fondi di solidarietà.
Infine, per la sistemazione dei premi erogati nei mesi scorsi che hanno titolo alla riduzione contributiva, per consentire il recupero della maggiore contribuzione versata, si dovrà operare la procedura di regolarizzazione contributiva (UniEmens/vig).

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