Previdenza

Ultima salvaguardia pensionistica, versamenti volontari oltre i sei mesi

di Pietro Gremigni


Entro un contingente massimo di 11.000 salvaguardati che hanno fruito dell'indennità di mobilità o della disoccupazione speciale, è ammesso il versamento dei contributi volontari per periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione, e comunque, con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità.
L'Inps col messaggio del 6 giugno 2017, n. 2325, comunica l'implementazione della procedura informatica per la gestione di tali domande da parte degli operatori delle sedi.

Versamenti volontari nell'ottava salvaguardia – La legge n. 232/2016 nell'ambito dell'ottava salvaguardia pensionistica ha previsto l'accesso a 11.000 assicurati collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati entro il 31 dicembre 2014 o messi in mobilità da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale. Questi lavoratori devono però perfezionare i requisiti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge Fornero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.
Tuttavia il versamento volontario, in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.

Procedura informatica – L'implementazione della procedura Inps serve, come comunicato nell'ultimo messaggio, a gestire le domande di prosecutori volontari che appunto hanno cessato la fruizione dell'indennità di mobilità e non hanno ancora perfezionato i requisiti pensionistici ante legge Fornero del 2011. È possibile che questi lavoratori vengano autorizzati alla contribuzione volontaria per coprire i periodi successivi alla cessazione della mobilità, entro un arco temporale massimo di 36 mesi.
Prendiamo, ad esempio, un lavoratore messo in mobilità nel 2014 il cui trattamento cesserà il 1 dicembre 2017 dopo avere fatto 3 anni di mobilità. La pensione di vecchiaia con le regole ante lege Fornero maturerà nel 2019, purché però perfezioni nel frattempo i 20 anni di anzianità contributiva (ne ha solo 19 quando cessa la mobilità). Può farlo versando i contributi volontari per un anno e se dovesse fare domanda nel 2018 potrà andare a ritroso anche oltre i sei mesi standard previsti dalla legge per fare decorrere l'inizio dei versamento volontari. I versamenti volontari infatti, in base al dlgs 184/1997, coprono l'anzianità contributiva successiva alla domanda e al massimo per i sei mesi indietro.

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