Anche nel vigore del contratto di lavoro a
tutele crescenti
, l’illegittimità del
licenziamento
intimato sul presupposto di un
patto di prova nullo
comporta il diritto del lavoratore alla
reintegrazione
nel posto di lavoro e ad un
indennizzo risarcitorio
fino ad un massimo di dodici mensilità.
Questo principio è stato affermato dal Tribunale di Milano con sentenza del 3 novembre...